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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Gestione sicurezza infrastrutture stradali: aggiornata la normativa
Il D. Leg.vo 15/11/2021, n. 213, recepisce la Dir. 23/10/2019, n. 1936 UE e modifica il il D. Leg.vo 15/03/2011, n. 35, il quale detta disposizioni per l’istituzione e l’attuazione di procedure relative a:
- valutazioni di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;
- controlli sulla sicurezza stradale;
- ispezioni di sicurezza stradale;
- valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete.
Le principali novità riguardano:
- l'ampliamento dell'ambito di applicazione e la modifica delle tempistiche di attuazione del D. Leg.vo 35/2011;
- la modifica dell'attività di ispezione di sicurezza stradale;
- la soppressione del metodo della classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti e la sua sostituzione con la nuova procedura di valutazione della sicurezza stradale a livello di rete;
- l'introduzione di un criterio di consequenzialità logica tra le risultanze delle ispezioni di sicurezza stradale e le necessarie attività da porre in essere;
- la previsione della nuova definizione di utenti della strada vulnerabili;
- la previsione di un'attività ispettiva sui tratti della rete stradale contigui alle gallerie effettuata in maniera congiunta, con la partecipazione delle entità competenti;
- la previsione di nuove attività sulla segnaletica stradale orizzontale e verticale al fine di una migliore riconoscibilità sia per i conducenti umani che per i sistemi automatizzati di assistenza alla guida;
- l'obbligo di rendicontazione da parte degli Stati membri, che sono tenuti a presentare relazioni quinquennali (la prima delle quali entro il 31/10/2025) sulla classificazione della sicurezza dell'intera rete valutata secondo la nuova procedura di valutazione della sicurezza stradale a livello di rete.
Vengono modificati inoltre gli Allegati I, II e IV, inserito l'allegato II-bis relativo alle componenti indicative delle ispezioni di sicurezza stradale mirate, e sostituito l'Allegato III, relativo alle componenti indicative delle valutazioni della sicurezza delle strade a livello di rete.
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