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06/12/2021

IACP e Superbonus: agevolabili spese tecniche interne e spese di gara

Secondo l’Agenzia delle entrate (Interpello 795/2021), sono agevolabili anche le spese sostenute per le attività tecniche svolte da dipendenti dell’IACP, nonché quelle per le spese di gara, data l’immediata e necessaria correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’Interpello 795/2021, ha esaminato un quesito inerente la possibilità di fruire del Superbonus in relazione a spese riguardanti le attività tecniche svolte da dipendenti dell’IACP, nonché quelle per le spese correlate alle prestazioni a carico dell'Ente per le funzioni di Stazione appaltante.
Sull’argomento, si ricorda che la Circ. Ag. Entrate 22/12/2020, n. 30/E (che a sua volta richiama la Circolare 24/E/2020 e la Risoluzione 60/E/2020), ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione (per l’esame di altri casi specifici vedi anche Sismabonus acquisti, ok asseverazione tardiva in caso di riclassificazione della zona sismica e Superbonus e spese correlate agli interventi: necessaria l’attestazione del tecnico).

SUPERBONUS PER PRESTAZIONI DIPENDENTI IACP - Con riferimento alla possibilità di ammettere al Superbonus le spese sostenute per le prestazioni per la progettazione, per la verifica e validazione dei progetti, per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per il collaudo dei lavori, nonché per le modalità di documentazione delle stesse,anche se svolte da dipendenti dell’IACP, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che l’agevolazione spetti, a condizione che i costi delle prestazioni afferenti agli interventi agevolabili svolte da tale personale siano debitamente documentati o rilevati almeno nella contabilità interna.

SUPERBONUS PER SPESE DI GARA - In merito invece alla possibilità di ammettere al Superbonus anche gli “ulteriori” costi correlati alle prestazioni a carico dell'Ente IACP - che agisce quale Stazione appaltante ai sensi del D. Leg.vo 50/2016 - in sede di Interpello è stato ritenuto che tali costi possano essere ammessi alla detrazione, essendo caratterizzati da un'immediata e necessaria correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, in quanto obbligatori e prodromici alla realizzazione degli interventi stessi.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese agevolabili in commento potrebbero essere le seguenti:
- costi per l'indizione e l'espletamento della gara di appalto;
- costo delle commissioni e dei seggi di gara;
- costi di pubblicazione bandi ed avvisi.

Dalla redazione