FAST FIND : FL6730

Flash news del
25/11/2021

Interventi di modifica dei prospetti, qualificazione e regime edilizio

Il TAR Lazio si pronuncia sul regime edilizio degli interventi che comportano una modifica dei prospetti dell’edificio (nel caso di specie una tettoia a copertura di un balcone), alla luce delle modifiche del D.L. 76/2020 al Testo unico dell’edilizia.

Nel caso di specie la ricorrente contestava un’ordinanza di demolizione adottata nel 2021 di una tettoia a copertura di un balcone di circa 7 mq. per la quale aveva presentato nel 2017 una SCIA in sanatoria. Secondo la ricorrente si trattava di una piccola tettoia avente carattere pertinenziale a protezione dagli agenti atmosferici del balcone (che aveva presentato lesioni e fenomeni di distacco degli intonaci), la cui forma ricalcava in maniera pedissequa gli altri balconi esposti sulla medesima facciata.

In proposito il TAR Lazio Roma 18/11/2021, n. 11928 ha evidenziato che il regime edilizio degli interventi che interessano i prospetti dell’edificio ha subito un cambiamento a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 76/2020, conv. dalla L. 120/2020, che ha modificato il Testo unico dell’edilizia. Nel quadro normativo attuale infatti:
- la disposizione di cui all’art. 10, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c) non prevede più nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire le opere di mera modifica del prospetto, salvo non si tratti di immobili sottoposti a tutela;
- l’art. 22, D.P.R. 380/2001, alla lett. a) ricomprende negli interventi di manutenzione straordinaria soggetti a SCIA gli interventi che comportano la modifica dei prospetti;
- l’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b) include nelle operazioni di manutenzione straordinaria anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela.
In applicazione di tali disposizioni, l’intervento di copertura del balcone per fini conservativi e di protezione dagli agenti atmosferici (e quindi incidente sull’agibilità del manufatto) senza titolo risulta costituire un abuso minore, soggetto al regime semplificato di cui all’art. 22, D.P.R. 380/2001, lett. a) e all’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b).

Considerato il nuovo quadro normativo l’ufficio del Comune, nel disporre la sanzione demolitoria, avrebbe dovuto tenere in considerazione il mutamento normativo favorevole al mantenimento dell’opera. Trattasi infatti di un mutamento non derivante da una modifica sopravvenuta dello strumento urbanistico (in quanto tale irrilevante ai fini della sanatoria di un illecito pregresso), ma da una diversa qualificazione legislativa degli interventi di quella tipologia che ha comportato un diverso regime edilizio applicabile al procedimento.

Dalla redazione