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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
CILA per impianto fotovoltaico sul pergolato
Lo ha ribadito il TAR Lazio-Roma 01/09/2021, n. 9457, pronunciandosi su una fattispecie in cui il ricorrente contestava l’ordine di demolizione di alcune opere, tra cui un impianto fotovoltaico integrato su pergolato in legno sul quale nei mesi invernali veniva posta una copertura in pvc per il riparo dagli agenti atmosferici.
Il TAR ha affermato che per l’apposizione dell’impianto fotovoltaico sul pergolato è sufficiente la CILA, poiché, come evidenziato dalla giurisprudenza prevalente, il fatto che la copertura della tettoia non sia costituita da rampicanti, come nell'immagine tradizionale dei pergolati, ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità. La funzione del pergolato è, infatti, quella di sostegno e la copertura non è un elemento necessario, ma un complemento ammissibile, alla duplice condizione di essere solo appoggiato (e quindi facilmente amovibile) e di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell'acqua.
Una volta rispettate queste condizioni, se la disciplina urbanistica non contiene restrizioni ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli fotovoltaici.
Al riguardo è stata richiamata un’altra recente sentenza del TAR Lombardia-Brescia 07/01/2021, n. 29 (vedi Il pergolato coperto con pannelli fotovoltaici non si trasforma in tettoia) secondo la quale l’installazione di pannelli fotovoltaici sopra un pergolato, qualora sia garantita la permeabilità, non altera il regime edilizio proprio dei pergolati (nel caso di specie la copertura era stata realizzata mantenendo tra un pannello fotovoltaico e l’altro una distanza di 5 cm).
L’orientamento è in linea con quanto già affermato dal Consiglio di Stato (C. Stato 27/04/2015, n. 2134) che ha ritenuto che la nozione di pergolato non muta se alle piante si sostituiscono i pannelli fotovoltaici, sicché gli stessi:
- devono essere collocati in modo tale da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell’acqua;
- non devono caratterizzarsi come copertura stabile e continua degli spazi sottostanti.