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14/09/2021

Reati antisismici: responsabilità del proprietario del suolo e interventi soggetti

La Corte di Cassazione fornisce chiarimenti in tema di c.d. "reati antisismici", in particolare su responsabilità del proprietario del suolo e interventi soggetti al regime autorizzatorio o della denuncia.

FATTISPECIE - Nel caso di specie l'imputata era stata condannata per i reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. 380/2001 e all’art. 181, D. Leg.vo 42/2004, per avere realizzato opere abusive su un immobile situato nel centro storico in zona sismica. In particolare si trattava di interventi di rifacimento del tetto di copertura in assenza:
- della preventiva presentazione dei calcoli di stabilità,
- del preavviso prescritto al competente ufficio del Genio Civile,
- della prevista autorizzazione scritta dal predetto ufficio del Genio Civile;
- della preventiva autorizzazione della competente Sovrintendenza.
La ricorrente sosteneva:
- di essere la mera proprietaria del suolo su cui l’immobile era stato costruito e che gli interventi erano stati realizzati dal fratello;
- che l’immobile risaliva ad un’epoca antecedente al 1967, in cui non era necessaria alcuna autorizzazione.

RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO - La Corte di Cassazione penale, con la sentenza 06/09/2021, n. 32865, ha innanzitutto chiarito che l'acquisto per accessione delle opere in favore del proprietario del suolo, ai sensi dell'art. 934 cod. civ., si realizza istantaneamente, senza che occorra alcuna manifestazione di volontà di costui, volta a ritenere quanto edificato sul proprio terreno. Ne consegue che, in assenza di un titolo autonomo e idoneo che conferisca al costruttore o a terzi il diritto di superficie sull'unità immobiliare, la proprietà appartiene al proprietario del terreno su cui il bene immobile sorge.
Nel caso di specie risultava inoltre che la ricorrente, al momento del sopralluogo, si fosse qualificata come proprietaria del fabbricato unitamente al fratello e che avesse conferito un incarico ad un professionista di presentare un progetto in sanatoria. Tutto ciò confermava un diretto interesse alle opere eseguite sul fabbricato e al mantenimento delle stesse.

VIOLAZIONE DELLE NORME ANTISISMICHE - Ciò posto, con riferimento al reato commesso in violazione della normativa antisismica, la Corte ha ribadito i seguenti principi:
- integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 95 del D.P.R. 380/2001 la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, in violazione della normativa di settore, anche se consistente nella costruzione di semplici "volumi tecnici", con la sola eccezione delle opere di manutenzione ordinaria, in quanto il suddetto reato tutela la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, l'applicazione delle relative sanzioni, sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria. Dunque è irrilevante la natura delle opere compiute in quanto la violazione delle norme antisismiche richiede soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica (C. Cass. pen. 31/08/2018, n. 39335; C. Cass. pen. 24/09/2010, n. 34604).
Adesso, stante la disciplina introdotta dall'art. 94-bis, D.P.R. 380/2001, gli unici interventi non soggetti ad autorizzazione o denuncia sono quelli privi di rilevanza ai sensi del medesimo articolo (vedi al riguardo Disciplina delle costruzioni in zone sismiche).

EPOCA DI COSTRUZIONE DELL’IMMOBILE - Infine la Corte ha reso interessanti chiarimenti in merito al titolo abilitativo edilizio ed epoca di costruzione dell'edificio, nonchè in merito alla legittimità dell'ordine di demolizione su un immobile che, pur inizialmente regolare, abbia subito nel tempo interventi di rilevante entità. In particolare:
- l’obbligo di titolo abilitativo per i centri urbani è stato introdotto dall'art. 31 della L. 1150/1942 (Legge urbanistica) e la L. 765/1967 lo ha solo esteso a tutto il territorio comunale;
- almeno per le principali città-capoluogo, tale obbligo era già in precedenza previsto nei rispettivi regolamenti edilizi;
- in ogni caso, pur ammettendo che un'opera non richiedesse, all'epoca della sua originaria realizzazione, alcuna licenza edilizia, l'ordine di demolizione è legittimo qualora la costruzione, partita da tale nucleo originario, abbia col tempo subito consistenti mutazioni e ampliamenti che richiedano il permesso di costruire.

Per approfondimenti vedi Immobili ante 1967, quando è necessario il titolo edilizio.

Dalla redazione