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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Correttivo al Codice appalti: introdotto l'accordo di collaborazione
CODICE APPALTI ACCORDO DI COLLABORAZIONE - L'art. 29 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) ha introdotto l'art. 82-bis nel Libro II, Parte V (svolgimento delle procedure), Titolo I (gli atti preparatori), del D. Leg.vo 36/2023. Tale articolo, unitamente al nuovo allegato II.6-bis, disciplina l'accordo di collaborazione.
La nuova disposizione prevede che le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'art. 82 del D. Leg.vo 36/2023 lo schema di un accordo di collaborazione.
Si precisa che l'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti ad esso collegati e non ne integra i contenuti.
Definizione e fini dell'accordo
L'accordo di collaborazione è definito dall'art. 1 dell'allegato II.6-bis come l'accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo.
Le parti collaborano secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell'accordo di collaborazione, individuando misure volte a prevenire e individuare tempestivamente eventuali criticità della fase di esecuzione, nonché a favorire il confronto sulle possibili soluzioni.
Parti dell'accordo
All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate in considerazione dell'oggetto e degli obiettivi dell'accordo.
Sono parti dell'accordo:
- la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in relazione all'oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore dell'esecuzione, e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- l'appaltatore;
- i sub-appaltatori, i sub-contraenti e i fornitori che, su accordo della stazione appaltante e dell'appaltatore, sono coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione, tenuto conto dell'oggetto e del valore del subappalto, del sub-contratto o della fornitura, e della rilevanza delle prestazioni al fine del raggiungimento del risultato perseguito con il contratto principale.
L'accordo è aperto all'adesione di altri soggetti alle condizioni stabilite nello stesso accordo di collaborazione, in conformità con le disposizioni dell'art. 2, comma 3, dell'allegato II.6-bis.
L'accordo disciplina altresì le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.
Contenuti dell'accordo
Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l'allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi.
In particolare, l'accordo individua:
- l'oggetto, le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali, e i corrispondenti impegni delle parti;
- le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione;
- i meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle possibili controversie relative all'esecuzione dell'accordo;
- il sistema di allerta finalizzato a prevenire eventuali criticità che potrebbero compromettere la corretta esecuzione dell'accordo e a fornire tempestivi rimedi, in coerenza con il principio del risultato;
- le responsabilità per l'esecuzione dell'accordo, determinate in ragione delle attività e dei compiti conferiti a ciascuna parte;
- le eventuali premialità relative al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo e i relativi meccanismi di operatività;
- le funzioni e le attività delle parti e dei soggetti della collaborazione;
- le ipotesi e modalità di scioglimento dell'accordo.
Sistema di risoluzione alternativa delle controversie
L'accordo di collaborazione impegna le parti a risolvere in buona fede, con gli strumenti collaborativi previsti dall'accordo medesimo, eventuali controversie sorte in sede di esecuzione dell'accordo.
Se non è possibile risolvere in forma collaborativa la controversia, l'accordo individua, in coerenza con il contratto di appalto e con i contratti al medesimo collegati, il ricorso preferenziale agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di cui al Titolo II della Parte I del Libro V del Codice appalti.
In caso di costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi degli artt. 215 o 218 del D. Leg.vo 36/2023, le parti dell'accordo di collaborazione sono tenute ad osservare i pareri e le determinazioni del collegio, ove incidenti su aspetti da esso regolati.