Ripostiglio in legno e scala esterna in edilizia libera | Bollettino di Legislazione Tecnica
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10/01/2025

Ripostiglio in legno e scala esterna in edilizia libera

Secondo il TAR Veneto, rientra nell'attività edilizia libera la realizzazione di un manufatto in legno che, date le dimensioni ridotte, non consenta utilizzi diversi da quelli tipici del ripostiglio o del ricovero attrezzi.

RIPOSTIGLIO E SCALA ESTERNA IN EDILIZIA LIBERA - Nel caso di specie si trattava di un manufatto in legno ad uso ripostiglio e di una scala esterna in acciaio, realizzati in assenza del prescritto titolo abilitativo (SCIA). Il Comune aveva ordinato la demolizione del ripostiglio in quanto ancorato stabilmente al suolo tramite fondazione a platea in calcestruzzo, e per la scala esterna, riteneva di attendere l’acquisizione del parere di cui all’art. 37, comma 3, D.P.R. 380/2001.
I ricorrenti contestavano l’ordine di demolizione, lamentando che l’assunto dell’amministrazione era frutto di un’erronea valutazione della consistenza e della destinazione dell’opera.

Secondo TAR Veneto 25/11/2024, n. 2784, già l’art. 6, D.P.R. 380/2001 ammetterebbe al regime dell’edilizia libera anche opere permanenti, sia dal punto di vista costruttivo sia del loro utilizzo, quali le strutture a supporto di pannelli solari e fotovoltaici, le aree ludiche senza fini di lucro, le vasche di raccolta di acque meteoriche e gli elementi di arredo delle aree di pertinenza. Tra siffatti elementi può rientrare, come esplicitato dall’elenco allegato al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018, il ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni.
Nel caso di specie, anche il Regolamento edilizio, nel disciplinare le opere pertinenziali, doveva essere interpretato nel senso che possono essere realizzati manufatti in legno con o senza fondazione stabile. Quest’ultima sarebbe peraltro funzionale a garantire la staticità della struttura e a preservare il legno dall’umidità del terreno sottostante che porterebbe ad un suo rapido ammaloramento.

In sostanza, se è vero che in linea di principio non tutte le strutture asseritamente utilizzate per il ricovero di attrezzi possono essere ricomprese nella categoria degli interventi di edilizia libera, è vero pure che il loro posizionamento su una platea di cemento, specie quando hanno un ingombro minimo, non può ritenersi sufficiente a integrare la nozione di “nuova costruzione derivante da una supposta mancanza di precarietà.
In questa prospettiva, la precarietà non si può negare in ragione della presenza di un sistema di illuminazione ovvero di una fondazione stabile che è sostanzialmente ammessa sulla base del regolamento edilizio.
Ciò posto il TAR ha rilevato come le dimensioni del manufatto fossero effettivamente limitate (mq. 6,35); inoltre il volume - così come misurato dalla stessa amministrazione - non era tale da consentire utilizzi diversi da quelli tipici del ripostiglio o del ricovero attrezzi.

Per quanto concerne la scala, è stato precisato che la stessa non era visibile dall’esterno, non alterava la sagoma dell’edificio ed aveva solo la funzione di creare un collegamento tra la corte posta al piano primo sottostrada ed il piano viabile. La struttura andava dunque qualificata come opera pertinenziale soggetta al regime di edilizia libera in quanto inidonea a determinare una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Dalla redazione