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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 20/04/2023, n. 8
L. R. Liguria 20/04/2023, n. 8
L. R. Liguria 20/04/2023, n. 8
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Articolo 1 - (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all’attuazione della ripresa e resilienza ligure))1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 13/2021, è inserito il seguente: “2-bis. Nel caso in cui, in sede di determinazione del risultato di esercizio delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale a chiusura dell’esercizio precedente, emerga un disavanzo, i fondi di cui al comma 2 per l’esercizio in corso sono ridestinati in tutto o in parte alla copertura del disavanzo dell’esercizio precedente. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio.”.
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Articolo 2 - (Disposizione di prima applicazione)1. Per l’anno 2023 le risorse del fondo di cui all’articolo 10, comma 2, della l.r. 13/2021 sono destinate alla copertura del disavanzo delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale per l’esercizio 2022.
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Articolo 3 - Articolo 4 Omissis
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Articolo 5 - (Disposizioni finanziarie)1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l’esercizio 2023: - riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 1 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 4 “Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”. 2. Dall’attuazione degli articoli 3 e 4 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
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Articolo 6 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
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