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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 28/04/1999, n. 13
L. R. Liguria 28/04/1999, n. 13
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- Sent. Corte Cost. 04/07/2013, n. 171
- L.R. 21/12/2012, n. 50
- L.R. 30/12/2012, n. 24
- L.R. 29/05/2012, n. 21
- L.R. 04/07/2008, n. 22
- L.R. 17/08/2006, n. 21
- L.R. 03/01/2002, n. 1
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto della legge)1. In attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 |
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Art. 2 - (Ruolo della Regione)1. Alla Regione competono le funzioni di programmazione generale dello sviluppo economico, portuale e turistico e di pianificazione territoriale degli assetti costieri secondo i principi dello sviluppo sostenibile e del controllo della qualità degli interventi. |
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TITOLO II - FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE E OSSERVAZIONE DELLA COSTA E RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI |
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Art. 3 - (Competenze della Regione)1. Nella materia oggetto del presente Titolo sono di competenza della Regione: a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 88, comma 1, lettera aa) del d.lgs. 112/1998 dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con parti |
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Art. 5 - (Competenze dei Comuni)1. Sono di competenza dei Comuni: a) l’approvazione degli interventi di difesa della costa e per il ripascimento degli arenili; N30 |
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Art. 6 - (Approvazione dei progetti) |
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Art. 7 - (Norma transitoria)1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva i criteri ed i requisiti di cui all |
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TITOLO III - PORTI E DEMANIO MARITTIMO |
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Art. 8 - (Competenze della Regione)1. Nelle materie oggetto del presente Titolo spettano alla Regione le funzioni relative: a) alla programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale; a-bis) all'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali; N34 b) all'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa; b-bis) al rilascio di nullaosta nei confronti dei seguenti atti: |
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Art. 8-bis - (Proroga delle concessioni demaniali) |
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Art. 9 - (Competenze delle Province)1. Sono trasferite alle Province le funzioni relative: |
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Art. 10 - (Competenze dei Comuni)1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative: a) alla progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell'attività portu |
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Art. 11 - (Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)1. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (di seguito denominato PUD) di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), costituisce specificazione attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, rivolta a disciplinare il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale al fine dell'esercizio di tutte le attività oggetto di conferimento |
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Art. 11-bis - (Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime)1. Il Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 10 comma 1, lettera c), da redigere obbligatoriamente a cura di ogni Comune costiero, in attuazione del PUD, è finalizzato principalmente a garantire un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree in concessione, la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico - ricreativa, una miglior fruizione dell'arenile da parte del pubblico e la minore occupazione con strutture permanenti. N8 1-bis I Comuni, previa consultazione con le associazioni di categoria, adottano il Progetto di utilizzo da pubblicare con i relativi elaborati tecnici nel sito informatico comunale e da depositare presso gli uffici comunali per quindici giorni consecutivi. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di pubblicità possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Il Progetto di utilizzo è trasmesso alla Regione entro i successivi sessanta giorni per l’acquisizione del nulla-osta demaniale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b-bis), corredato delle osservazioni e della deliberazione consiliare di pronuncia sulle osservazioni. N46 2. I Comuni sprovvisti del Progetto di utilizzo comunale, in attesa di dotarsi di tale Progetto, non possono rilasciare concessioni su aree libere, beneficiare di contributi regionali che interessino le aree demaniali marittime, né autorizzare interventi sulle stesse aree che eccedano l'ordinaria manutenzione. |
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Art. 11-ter - (Obblighi nelle spiagge libere attrezzate)1. Nelle spiagge libere attrezzate è previsto, fra gli altri, a carico del concessionario o del gestore l'assolvimento dei seguenti obblighi: a) garantire le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello- tipo indicato nelle linee guid |
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Art. 11-quater - (Aree ad uso turistico-ricreativo ricadenti nella giurisdizione delle Autorità Portuali)1. Nelle aree aventi destinazione turistico-ricreativa soggette alla giurisdizione delle Autorità Portuali, l'Autorità Portuale è tenuta a redigere un Progetto di utilizzo avente i contenuti di cui all'a |
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Art. 11-quinquies - (Violazioni urbanistico - edilizie e paesistico - ambientali) |
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Art. 11-quinquies 1 - (Tipologia di opere ammesse in area demaniale)1. Fatto salvo il rispetto della pianificazione di tutela dell’ambiente marino e costiero attuativa dell’articolo 41 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in |
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Art. 11-sexies - (Sanzioni)1. Oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, l'inosserva |
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Art. 12 - (Norme transitorie per concessione di beni del demanio marittimo)1. Il piano di utilizzazione di cui all'articolo 11 è adottato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano territoriale della costa. 2. N53 3. Le funzioni amministrative in materia di beni del demanio maritt |
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Art. 12-bis - (Procedura a evidenza pubblica per rilascio di concessioni di aree del demanio idrico e di concessioni demaniali marittime relative a specchi acquei frontistanti o contigui ad aree del demanio idrico)1. Nel caso in c |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 13 - (Riordino e semplificazione della normativa di settore)1. La Regione provvede, entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, al riordino delle normativa di cui alla presente legge. |
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Art. 14 - (Esercizio delle funzioni regionali)1. Per le funzioni trasferite dal d.lgs. 1 12/1998 nelle materie oggetto della presente legge, la Regione, ove necessario per l'esercizio effettivo delle stesse, provvede con apposita legge di disciplina sostanziale. |
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Art. 15 - (Potere sostitutivo)1. In caso di mancata adozione di atti obbligatori per legge o di inosservanza di direttive regionali, il potere sostitutivo viene e |
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Art. 16-bis - (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo)1. L’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio marittimo situati nell’ambito territoriale della Regione Liguria ed istituita quale tributo proprio dall’articolo 24 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)) e successive modificazioni e integrazioni, è dovuta alla Regione Liguria dal concessionario. Nelle circoscrizioni di competenza delle autorità di sistema portuale l’imposta è dovuta per le sole concessioni rilasciate a uso turistico ricreativo. 2. La misura dell’imposta è pari a una percentuale della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali ed è così determinata: a) 10 per cento per le concessioni demaniali marittime riguardanti: le strutture dedicate alla nautica da diporto come definite dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni, i cantieri navali e la pesca professionale così come definiti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), le occupazioni dell’ente pubblico con esclusione di quelle a uso turistico ricreativo, le concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e le concessioni di cui all’articolo 39, secondo comma, del Codice della Navigazione e di cui all’articolo 37 del regolamento del Codice della Navigazione, le occupazioni di aree demaniali marittime rilasciate con licenza di durata minore o uguale a trenta giorni, le concessioni temporanee per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporalmente circoscritte quali quelle relative a ponteggi per lavori in generale e opere di cantiere; |
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Art. 17 - (Decorrenza competenze)1. Ferme restando le funzioni già svolte, la decorrenza dell'esercizio da parte degli Enti locali delle nuove funzioni conferite da |
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Art. 18 - (Esercizio delle deleghe o subdeleghe)1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate sono imputati agli enti delegati o subdelegati. |
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Art. 19 - (Abrogazione di norme)1. La legge regionale 7 agosto 1997 n. 29 (sospensione dell'articolo 16, comma 5 della legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 (organizzazione turistica regionale» è abrogata. |
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