Esonero contributivo liberi professionisti e lavoratori autonomi, modalità di fruizione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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29/07/2021

Esonero contributivo liberi professionisti e lavoratori autonomi, modalità di fruizione

Pubblicato il DM con le modalità per l’esonero contributivo in favore di autonomi e professionisti disposto dalla Legge di bilancio 2021. Domande entro settembre 2021 per gli iscritti alle gestioni INPS ed entro ottobre 2021 per gli iscritti alle casse privatizzate.

È stato pubblicato sul sito web del Ministero del lavoro in data 27/07/2021 il D.M. 17/05/2021, che fissa i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’esonero contributivo introdotto dall’art. 1 della L. 178/2020, commi 20-22, in favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS nonché dei liberi professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D. Leg.vo 509/1994 e al D. Leg.vo 103/1996 (Casse privatizzate).

I menzionati commi 20-22, art. 1 della L. 178/2020 prevedono un esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi, compresi i liberi professionisti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base, nonché alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato.
Il beneficio è subordinato:
1) al possesso, nel periodo di imposta relativo al 2019, di un reddito complessivo non superiore a 50.000 Euro;
2) alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi (relativi all’attività lavorativa in oggetto), nell’anno 2020, pari ad almeno il 33% rispetto all’anno precedente.
L’esonero:
- non concerne i premi e i contributi previsti per l’assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- è previsto per il solo anno 2021, nei limiti della dotazione pari a 2,5 miliardi di Euro (1 miliardo iniziale + ulteriori 1,5 miliardi aggiunti dall’art. 3 del D.L. 27/2021);
- è ancorato ai criteri e alle modalità di attuazione fissati dal decreto in commento.

LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE GESTIONI INPS - La fruizione del beneficio è subordinata al possesso della regolarità contributiva, la domanda va presentata a pena di decadenza entro il 30/09/2021 (il termine era inizialmente stabilito al 31/07/2021 ma è stato prorogato con Messaggio INPS del 29/07/2021, vedi https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11829), con le modalità che saranno indicate in una circolare di prossima pubblicazione.
Le ulteriori condizioni per l’accesso al beneficio sono indicate dall’art. 2, comma 5, del decreto in commento.

PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATIZZATE - La domanda va presentata entro il 31/10/2021 secondo le modalità indicate da ciascun Ente.
Le ulteriori condizioni per l’accesso al beneficio sono indicate dall’art. 3, comma 3, del decreto in commento.

Dalla redazione