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13/07/2021

Veranda sul balcone: esclusione della natura pertinenziale

Il TAR Campania ribadisce che la veranda a chiusura di balconi o terrazzi non è un’opera pertinenziale e necessita del permesso di costruire.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava della costruzione di due verande in alluminio anodizzato e vetri, rispettivamente di m. 8 x 1,2 x 3 e di m. 2,5 x 1,2 x 3. Il ricorrente contestava l’ordine di rimozione lamentando, tra l’altro, la mancata considerazione della natura pertinenziale delle opere e del pregiudizio che dalla demolizione sarebbe derivato alla parte legittima dell’immobile.

CONCETTO DI PERTINENZA URBANISTICA - Il TAR Campania-Napoli 22/06/2021, n. 4280 ha evidenziato che la veranda non può essere considerata né un’opera minimale, né pertinenziale. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza infatti, la nozione di "pertinenza urbanistica" è meno ampia di quella definita dall'art. 817 c.c. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale. Il carattere pertinenziale in senso urbanistico va riconosciuto dunque alle opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono.

In tal senso è stato chiarito che anche gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono. Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite.

CHIUSURA DEL BALCONE E AUMENTO DI VOLUMETRIA - Il TAR ha inoltre affermato che gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumetrica e architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzati, quali le verande edificate sulla balconata o sul terrazzo di copertura di un appartamento, sono soggetti al preventivo rilascio di permesso di costruire.
Ciò in quanto, in materia edilizia, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così la volumetria e il godimento dell'immobile.

Sul punto è stato ribadito che:
- le strutture fissate in maniera stabile al pavimento comportano la chiusura di una parte del balcone o del terrazzo, con conseguente aumento di volumetria;
- in materia urbanistico-edilizia, il presupposto per l'esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di (almeno) un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere appunto una superficie chiusa su un minimo di tre lati.

Irrilevanza dei materiali utilizzati - Non assume alcun rilievo a tal fine la tipologia dei materiali utilizzati, in quanto la chiusura, anche ove realizzata con pannelli in alluminio o in legno, costituisce comunque un aumento volumetrico (nel caso di specie, peraltro una parte del manufatto era realizzata in muratura).

SANZIONE ALTERNATIVA ALLA DEMOLIZIONE - Quanto infine alla possibilità di applicare la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, per la natura delle opere contestate (verande in alluminio e vetri), risultava alquanto improbabile che la loro demolizione comportasse problemi statici al resto del fabbricato, trattandosi di superfertazioni non aventi alcuna funzione portante dell’edificio o di sue parti.

Dalla redazione