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31/07/2019

Puglia: in vigore la legge che promuove l’utilizzo dell’idrogeno e gli interventi su impianti FER

L'obiettivo della L.R. Puglia n. 34 del 2019 è favorire i processi di ammodernamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile esistenti sul territorio regionale, per non disperdere il patrimonio infrastrutturale già realizzato e ridurre il consumo di suolo e, dall'altro, ottimizzare l'uso delle fonti rinnovabili mediante la produzione di idrogeno.

La L.R. Puglia 23/07/2019, n. 34Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia” è stata pubblicata sul Suppl. al BURP 25/07/2019, n. 84 ed è in vigore dallo stesso giorno.

FINALITÀ DELLA LEGGE
L’obiettivo della legge è duplice:
- promuovere la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile favorendo la chiusura dei cicli produttivi mediante la produzione di idrogeno attraverso l’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non consumata e non immessa nella rete;
- favorire l’ammodernamento degli impianti esistenti, regolarmente autorizzati e ubicati in aree non interessate dai vincoli (ad esempio, quelli paesaggistici del PPTR), di produzione di energia elettrica da fonte eolica e solare, mediante la previsione di una disciplina dei procedimenti amministrativi relativi agli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione degli impianti, in grado di offrire certezza regolamentare e semplificazione amministrativa, e riducendo le ripercussioni negative sull’ambiente e il consumo del suolo, per non disperdere il patrimonio infrastrutturale già realizzato e quindi evitare ulteriore consumo di suolo.

PROMOZIONE DELL’UTILIZZO DELL’IDROGENO
In particolare la legge prevede:
- l’approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano regionale triennale dell’idrogeno (PRI) che definisce gli obiettivi da raggiungere nell’arco temporale di tre anni e che può essere aggiornato o modificato sempre con deliberazione di Giunta regionale;
- l’istituzione dell’Osservatorio regionale sull’idrogeno che svolge attività di osservazione, raccolta, monitoraggio e analisi di dati relativi alla filiera dell’idrogeno, nonché di supporto nella definizione della programmazione regionale al fine di raccordare le iniziative promosse e incentivare più efficacemente l’economia basata sull’idrogeno prodotto da fonte rinnovabile;
- azioni a sostegno dell’idrogeno: sia attraverso la concessione di aiuti e sostegni economici a enti pubblici, soggetti privati e imprese per incentivare la produzione e il consumo di idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile; sia promuovendo una rete infrastrutturale regionale per la ricarica dei veicoli alimentati a idrogeno prodotto da energia elettrica da fonte rinnovabile e l’implementazione del car sharing basato su veicoli alimentati a idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile, prevedendo misure di cofinanziamento in favore degli enti locali; sia sostenendo la ricerca;
- la creazione di comunità locali dell’energia, al fine di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, sia individualmente che in forma aggregata, al mercato dell’energia e favorire la generazione diffusa di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile.

RINNOVO IMPIANTI FER ESISTENTI 
Il Capo II del provvedimento disciplina gli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica o per conversione fotovoltaica della fonte solare che comportano una riduzione del numero di aereogeneratori e delle superfici occupate dagli impianti esistenti, nonché l’adeguamento tecnologico degli stessi al fine di incentivare il processo di decarbonizzazione, promuovere la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ridurre i processi di antropizzazione e il consumo del suolo.
La legge disciplina i procedimenti amministrativi relativi agli interventi. In relazione agli impatti ambientali il proponente ha la facoltà di richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità indica se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA o se ne sono esclusi in virtù del fatto che i progetti propongano riduzioni significative del numero di aerogeneratori, della loro superficie spazzata e del suolo occupato o, nel caso di impianti fotovoltaici, della superficie radiante o del suolo occupato, nonché misure di compensazione di carattere ambientale in favore dei Comuni nei cui territori ricadono gli impianti.
Con riferimento agli aspetti autorizzativi, la legge fissa le condizioni e i procedimenti amministrativi per il rinnovo del titolo abilitativo degli impianti esistenti (interventi di ammodernamento tecnologico, riduzione significativa delle dimensioni degli impianti, garanzie).
Il provvedimento fornisce, altresì, i criteri per la individuazione e determinazione delle misure di compensazione a carattere ambientale in favore dei comuni nei cui territori sono localizzati gli interventi. Infine, la legge promuove iniziative del governo regionale finalizzate alla delocalizzazione di impianti esistenti ubicati in zone agricole, con contestuale dismissione degli stessi e ripristino dello stato dei luoghi, in aree industriali dismesse, cave esaurite, siti inquinati e siti di interesse nazionale.
 

Dalla redazione