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D. Ass.R. Sicilia 17/04/2003, n. 463

Integrazioni e modifiche al Dec. Ass. 17 giugno 2002, n. 890 concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Ass. R. 04/07/2023, n. 741
- D. Ass. R. 09/08/2022, n. 724
- D. Ass. Sanità 01/07/2005
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Premessa

 

L'ASSESSORE PER LA SANITÀ

 

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 39/88;

Vista la legge regionale n. 40/88;

Visto l'art. 8 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, commi 1 e 3;

Visto l'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 30/93;

Vista la legge regionale n. 39/95;

Vista la legge regionale n. 26/96;

Vista la legge costituzionale n. 3/02, che ha modificato il titolo V della Costituzione ed, in particolare, l'art. 117;

Visto il D.P.R.S. 11 maggio 2000, con il quale è stato adottato il piano sanitario regionale 2000-2002;

Visto il proprio decreto n. 32207 del 26 giugno 2000, con il quale sono state emanate disposizioni per l'organizzazione delle attività di day surgery nelle strutture private in regime libero professio

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Art. 1 - Autorizzazione e trasformazione strutture private

N2

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Art. 2 - Organi preposti al rilascio dell'autorizzazione

N3

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Art. 3 - Accertamento e verifica dei requisiti per le autorizzazioni

N4

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Art. 4 - Accertamento, verifica dei requisiti per l'accreditamento

N5

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Art. 5 - Sospensione e revoca dell'accreditamento

N6

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Art. 6 - Autorizzazione ed accreditamento delle strutture pubbliche

Tutte le nuove strutture pubbliche sono soggette all'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 890/02. Le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio saranno rilasciate dall'Assessorato regionale sanità.

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Art. 7 - Attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 39/88

In attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 39/88, i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'attività di riabilitazione sono quelli stabiliti con il decreto n. 890/02.

Le strutture

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Art. 8 - Oneri

La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, determina la tariffa posta a carico dell'accreditand

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Art. 9 - Modifiche ed integrazioni Decreto n. 890/02

All'art. 5, 2° comma, lett. b), dopo le parole "29 gennaio 1992" sono aggiunte le parole "o quelle strutture che abbiano i requisiti dei dipartimenti oncologici di III livello, previsti al punto 5.3.4 Malattie oncologiche del P.S.R. 2000/2002".

Nell'art. 11, comma 2, nell'art. 13, comma 2 e nell'art. 14, comma 1, del decreto n. 890/2002, sono cassate le parole: "approvato dal competente organo tecnico con il relativo piano dei costi".

L'allegato 2 al presente decreto, che disciplina i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici degli ambulatori odontoiatrici, viene identificato quale parte 6 dell'allegato 1 al decreto n. 890/2002.

Allegato 1

Parte 1, punto 1.1 - Requisiti organizzativi generali - Gestione risorse umane - prim

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Art. 10 - Norme finali

I seguenti albi regionali: handicap di cui alla legge regionale n. 16/86; enti ausiliari di cui alla legge regionale n. 64/84; CTA d

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Allegato 1 - Linee guida per l'organizzazione dell'attività di day surgery nelle strutture private

Premessa

Il day surgery è finalizzato al ricovero, di norma della durata inferiore alle 12 ore, di pazienti che necessitano di prestazioni multiple e/o complesse di carattere diagnostico, terapeutico o riabilitativo, le quali per la loro natura non possono essere eseguite a livello ambulatoriale, in quanto richiedono un'osservazione medica e/o infermieristica protratta nell'arco della giornata.

L'assistenza in regime di day surgery comprende gli esami e le visite pre-operatorie, l'intervento chirurgico ed i controlli post operatori.

É possibile individuare due diverse tipologie di day surgery:

1) day surgery ad indirizzo prevalentemente diagnostico: il ricovero, finalizzato all'effettuazione di accertamenti diagnostici multi specialistici e/o di particolare complessità e/o richiedenti particolari cautele per il paziente, per i quali si rende necessaria un'osservazione sanitaria protratta per alcune ore;

2) day surgery vero e proprio: è destinato al ricovero di pazienti che necessitano di intervento chirurgico.

Il day surgery è un modello organizzativo ed operativo che, nel caso di strutture private, va attuato in coordinamento funzionale con un presidio ospedaliero.

Le strutture private di day surgery sono quindi indipendenti dal punto di vista strutturale, amministrativo e gestionale, sono dotate di una organizzazione specifica e di propri ambienti, mezzi e personale.

Nel confermare le indicazioni fornite con le linee guida in materia di chirurgia ambulatoriale e day surgery allegate al decreto n. 30836/99, in questa sede vengono ulteriormente precisati i requisiti strutturali, tecnici, impiantistici ed organizzativi che debbono possedere le strutture sanitarie private che intendono erogare, secondo il modello organizzativo di cui alla lett. d), del punto 3-f, della parte 3, dell'allegato al decreto n. 890/02, prestazioni di day surgery.

 

Requisiti minimi strutturali

Fermo restando quanto già previsto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, le strutture private di day surgery devono possedere, in dettaglio, i seguenti requisiti strutturali.

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle attività erogate.

Le strutture dovranno garantire, in funzione della dislocazione degli ambienti e della funzionalità dei servizi, un flusso razionale dei pazienti, del personale e dei mezzi.

Dovranno essere previste aree di sosta delle autovetture per il tempo necessario al prelievo del paziente dimesso.

Le strutture devono essere attrezzate in maniera da assicurare, in base al tipo, volume, modello organizzativo e programmazione delle prestazioni fornite, spazi distinti per le attività di accettazione/preospedalizzazione, di chirurgia, di degenza e di supporto per il personale.

In particolare, debbono essere assicurate:

a) l'accoglienza del malato e/o di almeno un familiare accompagnatore;

b) la preparazione del malato all'intervento chirurgico;

c) la sorveglianza del malato nell'immediato post-operatorio e le procedure necessarie sia al recupero delle funzioni vitali sia al suo trasferimento presso una struttura di ricovero in caso di necessità;

d) la tutela della riservatezza e del comfort dei pazienti;

e) la preparazione del personale addetto alle sale operatorie.

La dotazione minima di ambienti per la day-surgery è la seguente:

- spazio attesa;

- spazio registrazione archivio/segreteria;

- filtro sala operatoria;

- sala operatoria: deve possedere gli stessi requisiti indicati per il gruppo operatorio, nel numero di una ogni 10 posti letto equivalenti;

- zona preparazione personale addetto;

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Allegato 2 - Requisiti organizzativi strutturali e tecnologici degli ambulatori odontoiatrici

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente allegato stabilisce i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici degli ambulatori di odontoiatria e ne disciplina l'apertura e l'esercizio.

 

Art. 2 - Ambulatorio odontoiatrico

Per ambulatorio odontoiatrico si intende un presidio odontoiatrico, sia di diretta dipendenza dall'Azienda unità sanitaria locale sia afferente ad Azienda ospedaliera che a gestione esterna, sia in forma individuale che societaria.

Le società devono esercitare l'odontoiatria esclusivamente in questa tipologia di strutture.

Le strutture ambulatoriali dovranno essere adeguatamente organizzate per fornire prestazioni comprese nel nomenclatore tariffario della branca specialistica.

L'ambulatorio odontoiatrico, pertanto, non costituisce lo studio odontoiatrico privato e personale in cui l'odontoiatra esercita la sua libera attività professionale.

Nell'ambulatorio odontoiatrico uno degli odontoiatri assume la qualifica di direttore sanitario responsabile della struttura.

L'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di un ambulatorio odontoiatrico è subordinata al possesso dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi generali previsti dalle presenti direttive. Per l'accreditamento degli ambulatori odontoiatrici si rimanda a quanto previsto da decreto n. 890/2002.

 

Art. 3 - Titoli necessari per l'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra

Il sanitario, al fine di esercitare l'attività di odontoiatra ed acquisire la qualifica di direttore sanitario responsabile di un ambulatorio odontoiatrico, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'albo provinciale degli odontoiatri;

b) laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio professionale, specializzazione in campo odontoiatrico e iscrizione all'albo provinciale degli odontoiatri oppure all'ordine provinciale dei medici con annotazione, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 409/85;

c) laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge n. 409/85 e della legge n. 471/88;

d) dentisti abilitati ai sensi della legge n. 493/30 e iscritti all'albo degli odontoiatri.

 

Art. 4 - Autorizzazione sanitaria

L'istanza, in duplice copia, per ottenere l'autorizzazione sanitaria, dovrà essere indirizzata al sindaco e presentata all'unità operativa di igiene pubblica del distretto sanitario di base territorialmente competente del dipartimen

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Allegato A - Deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 2 aprile 2003 OGGETTO: Decreto di attuazione dell'art. 17 del decreto n. 890/02 ed integrazione e modifiche allo stesso - Relazione

Con l'emanazione del decreto n. 890/02, si è dato avvio anche nella nostra Regione all'accreditamento istituzionale, problematica che comporta:

- dover regolamentare in un quadro unitario le modalità di accesso al servizio sanitario nazionale dei potenziali erogatori di prestazioni sanitarie;

- elaborare sistemi di controllo del mantenimento, nel corso dell'esercizio, dei requisiti previsti per l'erogazione delle prestazioni a pagamento e in accreditamento per conto del servizio sanitario locale (ex convenzionamento).

In materia, nel tempo si sono succedute svariate normative, che vanno dal D.P.R. 14 gennaio 1997 contenente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, a quelle in materia di sicurezza, protezione dei lavoratori, di abbattimento delle barriere architettoniche, della normativa antincendio ecc.

Dette normative sono caratterizzate da mancanza di coordinamento generale ed ognuna di esse opera autonomamente ed in maniera a se stante, senza prevedere peraltro, per il settore pubblico, risorse finanziarie per adeguare le strutture esistenti ai requisiti introdotti con legge.

Inoltre, dette norme sono state caratterizzate da frequenti cambiamenti e modifiche, per ultimo vedasi la nuova normativa antincendio, con l'introduzione talvolta di possibili deroghe, che tuttavia, possono essere concesse solo all'interno del contesto specifico previsto nella norma considerata.

Per questo motivo, appare opportuno sottolineare il fatto che, pur in presenza di tali eventuali deroghe specifiche, tutte le vecchie strutture sanitarie, anche se realizzate in epoca antecedente a quella della norma di riferimento, devono adeguarsi ai requisiti elencati nel D.P.R. 14 gennaio 1997 e nel decreto n. 890/02.

Tuttavia è ipotizzabile che, fermo res

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