N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D. Ass. R. 04/07/2023, n. 741, il presente articolo cessa di avere efficacia dal 13/08/2023.

In precedenza l’art. 11, comma 1, del D. Ass. R. 09/08/2022, n. 724 aveva disposto già la cessazione dell’efficacia dal 25/09/2022.

L’articolo così recitava:

“Art. 1 - Autorizzazione e trasformazione strutture private

L'autorizzazione per l'apertura di nuove strutture private rientranti nelle fattispecie indicate nell'art. 5 del decreto n. 890 del 17 giugno 2002, nonché quella per le trasformazioni, sarà rilasciata dagli organi competenti, specificati nel successivo articolo, secondo le modalità vigenti.

Per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazione e concessione di cui all'art. 4 del decreto legge n. 398 del 5 ottobre 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 4 dicembre 1993 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte dell'ufficio speciale dell'Assessorato regionale sanità.

L'ufficio speciale emanerà il provvedimento di verifica di compatibilità secondo quanto specificato dal comma 3 dell'art. 8 ter, decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.”

Dalla redazione

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