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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
In precedenza l’art. 11, comma 1, del D. Ass. R. 09/08/2022, n. 724 aveva disposto già la cessazione dell’efficacia dal 25/09/2022.
L’articolo così recitava:
“Art. 3 - Accertamento e verifica dei requisiti per le autorizzazioni
Per quanto riguarda le strutture di cui al comma 1, lett. a) e b) ed al comma 2 del precedente art. 2, l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per le autorizzazioni continueranno ad essere effettuati, con le modalità vigenti, dall'Azienda unità sanitaria locale, ed in particolare dal settore igiene pubblica, oggi dipartimento di prevenzione, servizio igiene degli ambienti di vita e, ove previsto, dal servizio di medicina di base.
Rimane nella competenza dell'Assessorato regionale per la sanità l'accertamento del possesso dei requisiti autorizzativi per le strutture di cui al comma 1, lett. c) del precedente art. 2.
Il controllo sul mantenimento dei requisiti autorizzativi viene svolto con periodicità triennale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
Qualora si verifichino inadempienze rispetto ai requisiti richiesti per l'autorizzazione all'esercizio, segnalate dalle autorità di cui all'art. 2 del presente decreto o dalle associazioni di tutela di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni contesta alla struttura inadempiente le irregolarità rilevate e, con formale diffida, ne impone l'eliminazione entro un termine tassativo, decorso inutilmente il quale ordina la chiusura temporanea o parziale della struttura medesima sino alla rimozione delle cause che l'hanno determinata. Nel caso di reiterate e gravi infrazioni, l'autorità competente procede alla revoca dell'autorizzazione.
L'attività della Commissione regionale di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 39/88 è esclusivamente quella inerente al rilascio per l'autorizzazione all'apertura ed alla gestione.”
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