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D. Ass.R. Sicilia 09/08/2022, n. 724

Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al decreto assessoriale 17 aprile 2003, n. 463.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Ass. R. 29/05/2023, n. 560
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Premessa

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D. 23 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 Rep. n. 259/CSR, con la quale è stato approvato il documento "Disciplinare sulla revisione della normativa dell'accreditamento", con cui sono state individuate alcune caratteristiche che tutte le strutture sanitarie devono possedere per l'autorizzazione/accreditamento istituzionale;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 Rep. n. 32/CSR, con la quale è stato adottato il cronoprogramma per l'adeguamento ai requisiti per l'accreditamento di cui all'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 gennaio 2012 e, inoltre, sono stati definiti i criteri per il funzionamento degli organismi tecnicamente accreditanti ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione sici

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Art. 1 - Finalità, oggetto e campo di applicazione

1. Il presente provvedimento aggiorna le disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private al fine di adeguarle alle innovazioni introdotte in materia di accreditamento dalle Intese tra lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano Rep. n. 259/CSR/2021 e Rep. 32/CSR/2015, nonché a quanto disposto con il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo di Consolidamento e Svilup

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Art. 2 - Concessione dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie

1. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è concessa ai professionisti ed alle strutture sanitarie pubbliche e private previa verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e delle condizioni previste dalla normativa generale e di settore e, inoltre, previa verifica della sussistenza, in caso di strutture private, dei requisiti soggettivi definiti dal presente provvedimento.

2. Ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 sono tenute a presentare istanza di concessione dell'autorizzazione sanitaria:

a) Le strutture sanitarie di nuova costruzione;

b) Le strutture sanitarie esistenti per le quali sono realizzate opere di adattamento;

c) Le strutture sanitarie esistenti che sono destinate ad un diverso utilizzo, sono ampliate o trasformate;

d) Le strutture sanitarie esistenti che sono trasferite in altra sede.

Nei casi di strutture sanitarie

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Art. 3 - Presentazione delle istanze. Verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio e per il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie

1. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie relative alle strutture di cui al comma 3, lettera a) del precedente articolo, devono essere indirizzate al Dipartimento per la pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale della Salute. La verifica di conformità ai requisiti oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, nonché le verifiche periodiche per il controllo sulla permanenza della conformità ai requisiti oggettivi sono effettuate, per le strutture di cui al comma 3, lettera a) del precedente articolo, dall'Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione siciliana utilizzando gli strumenti tecnici (procedure, manuali, checklist) adottati e resi pubblici. Fino al raggiungimento della completa operatività l'Organismo Tecnicamente Accreditante si avvale, per lo svolgimento delle verifiche, anche del personale dei Dipartimenti di Prevenzione

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Art. 4 - Sanzioni in caso di non conformità delle strutture private autorizzate

1. Nel caso in cui in esito ad una verifica sia riscontrata, in una struttura privata in possesso di autorizzazione sanitaria, la non conformità ad un solo requisito, l'autorità competente al rilascio, previa comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione, richiede alla struttura la predisposizione e realizzazione di un piano di adeguamento finalizzato alla rimozione della non conformità accertata. In caso di mancata realizzazione del piano di adeguamento, ovvero di persistenza della non

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Art. 5 - Concessione, mantenimento e durata dell'accreditamento istituzionale

1. L'accreditamento istituzionale è concesso, previa verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e delle condizioni previste dalla normativa generale e di settore ai professionisti ed alle strutture sanitarie pubbliche e private subordinatamente:

a. alla loro funzionalità e coerenza rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ai sensi dell'art. 8-quater del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in relazione alla tipologia e ai volumi dei servizi da erogare;

b. al possesso dei requisiti di accreditamento, generali e specifici definiti dalla normativa regionale, verificato con le modalità definite dal presente provvedimento;

c. ai risultati dell'attività eventualmente già svolta da parte della struttura richiedente;

d. all'impegno al perseguimento degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni, definiti dalla regione con riferimento anche agli elementi riferiti alla sicurezza riportati nell'Allegato A al D.M. Salute 19 dicembre 2022, come recepiti nella normativa regionale;

e. agli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate, con riferimento anche a quanto riportato nell'A

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Art. 6 - Presentazione delle istanze. Verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio e per il mantenimento dell'accreditamento istituzionale

1. Le istanze per il rilascio dell'accreditamento istituzionale devono essere indirizzate al Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale della Salute.

2. Le verifiche di conformità ai requisiti oggettivi finalizzate al rilascio dei provvedimenti di concessione dell'accreditamento e le verifiche di conformità ai requisiti oggettivi finalizzati al rinnovo dei provvedimenti di concessione dell'accreditamento istituzionale sono effettuate dall'Organismo Tecnicamente Accreditante utilizzando gli strumenti tecnici (procedure, manuali, checklist) adottati e resi pubblici.

3. Fino al raggiungimento della completa operatività l'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) si avvale, per lo svolgimento delle verifiche, anche del personale dei Dipartimenti di Prevenzione assegnato all'U.O. Accreditamento Istituzionale.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le U.O. Accreditamento Istituzionale delle Aziende

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Art. 7 - Sanzioni in caso di non conformità delle strutture private accreditate

1. Nel caso in cui in una struttura privata destinataria di un provvedimento di concessione dell'accreditamento istituzionale, in esito ad una verifica dei requisiti oggettivi sia riscontrata la non conformità ad uno o più requisiti tra quelli raggruppati nei "Criteri" di cui al D.A. 17 maggio 2021, n. 436 di seguito elencati:

a. Criterio 1 "Attuazione di un sistema di gestione delle strutture sanitarie"

b. Criterio 2 "Prestazioni e servizi"

c. Criterio 6 "Appropriatezza clinica e sicurezza"

d. Criterio 8 "Umanizzazione"

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Art. 8 - Sanzioni in caso di non conformità delle strutture pubbliche

1. Al fine di garantire l'esigenza primaria della continuità del servizio pubblico erogato, nel caso in cui in esito ad una verifica una struttura pubblica accreditata risulti non conforme ad uno o più requis

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Art. 9 - Verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale alle strutture private

1. Per l'accertamento e la permanenza dei requisiti soggettivi del richiedente l'autorizzazione sanitaria e/o l'accreditamento istituzionale ovvero del subentrante nella titolarità dell'autorizzazione sanitaria e/o dell'accreditamento istituzionale e dei soggetti individuati dal presente articolo, le Autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione sanitaria individuate all'articolo 2 e il Dipartimento Pianificazione Strategica preposto al rilascio dell'accreditamento istituzionale, si avvalgono dell'Azienda sanitaria provinciale nel cui territorio la struttura richiedente ha posto la sede operativa.

2. Per l'effettuazione dei relativi controlli, le Aziende sanitarie provinciali identificano, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, un Ufficio ed un Dirigente responsabile in possesso delle competenze necessarie, al quale assegnano adeguate risorse strutturali, tecnologiche e umane, che:

a. provveda alla effettuazione dei controlli inoltrando alle Autorità competenti le richieste di verifica delle dichiarazioni sostitutive previste dal comma successivo;

b. attesti, all'Autorità competente al rilascio del provvedimento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'adozione dei provvedimenti conformemente ai commi 4 e 5 del presente articolo.

3. Per l'accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente l'autorizzazione sanitaria e/o l'accreditamento istituzionale ovvero del subentrante nella titolarità dell'autorizzazione sanitaria e/o dell'accreditamento istituzionale e dei soggetti individuati dal presente artic

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Art. 10 - Verifica della permanenza dei requisiti soggettivi per l'autorizzazione sanitaria e l'accreditamento istituzionale. Controlli periodici sui requisiti soggettivi

1. Nell'ambito delle attività di controllo sulla permanenza della conformità ai requisiti per l'autorizzazione sanitaria, le Autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione sanitaria come individuate all'articolo 2 del presente provvedimento, verificano, con la medesima periodicità prevista dall'articolo 3, comma 5 del presente provvedimento, i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente con riferimento alle st

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Art. 11 - Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento cessano di avere efficacia gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del Dec.Ass. 17 aprile 2003, n. 463 e il comma 3 dell'art. 6 del Dec.Ass. 3 settembre 2021, n. 875.

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