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31/05/2021

Pergolato in centro storico in assenza di titolo edilizio

Il TAR Lazio-Roma ha escluso la necessità del permesso di costruire per un pergolato di rilevanti dimensioni realizzato nel centro storico.

Nel caso di specie il ricorrente chiedeva l'annullamento dell’ordine di demolizione del Comune in relazione ad una serie di opere realizzate in un edificio situato nel centro di Roma prive di titolo abilitativo. Tra le opere in contestazione vi era un pergolato di circa 120 mq, con altezza di 2,70 m dal pavimento, costituito da traverse di legno imbullonate alla facciata dell’abitazione e appoggiate su montanti fissati al pavimento.

Il TAR Lazio Roma 12/05/2021, n. 5634 ha accolto il ricorso con riferimento a tale struttura in quanto dalla consulenza tecnica risultava che:
- la copertura, costituita per lo più da plastica e rampicanti, in cannicciata, non costituiva un riparo neppure per la pioggia;
- per le sue caratteristiche, l’opera non poteva essere considerata “propedeutica ad eventuali ampliamenti”.
Il pergolato, dunque doveva essere considerato un semplice “arredo da terrazzo”, non necessitante di permesso di costruire e non assoggettabile all’ordine di demolizione.

Il TAR ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza prevalente secondo il quale il pergolato si configura come una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone.
Di norma il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio, a meno che sia provvisto di copertura e di tamponature non facilmente amovibili che lo qualifichino alla stregua di una tettoia.

Sul punto si ricorda che la Corte di Cassazione aveva già chiarito la diversità strutturale delle due opere (pergolato e tettoia) specificando che, a differenza del pergolato, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile, comportando la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento (vedi sentenza C. Cass. pen. 23/05/2018, n. 23183 con precedenti sia della Cassazione che della giurisprudenza amministrativa).

Dalla redazione