Terzo condono edilizio: elementi necessari per la formazione del silenzio assenso | Bollettino di Legislazione Tecnica
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17/05/2021

Terzo condono edilizio: elementi necessari per la formazione del silenzio assenso

In tema di condono edilizio, il Consiglio di Stato fornisce chiarimenti sulla decorrenza del termine per la formazione del silenzio assenso e per la richiesta di conguaglio delle somme dovute a titolo di oblazione.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente, che aveva presentato nel 2004 una domanda di condono ai sensi dell’art. 32, comma 35, D.L. 269/2003 (conv. dalla L. 326/2003), contestava la richiesta del Comune effettuata negli anni 2011 e 2012 di versamento di ulteriori somme a titolo di conguaglio dell’oblazione. In particolare, il ricorrente:
- sosteneva la formazione del silenzio assenso, ritenendo “pretestuosa” la richiesta di integrazione della documentazione da parte dell’Amministrazione (avvenuta nel 2010);
- eccepiva la prescrizione del diritto del Comune di richiedere il conguaglio dell’oblazione.

FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO SULLA DOMANDA DI CONDONO - Ai sensi dell’art. 32, comma 37, D.L. 269/2003 la presentazione della documentazione ivi prevista e il pagamento di tutte le somme dovute, in assenza di un provvedimento negativo del Comune entro 24 mesi, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria (c.d. silenzio assenso).
Al riguardo il C. Stato 10/05/2021, n. 3684 ha ricordato che, secondo la costante giurisprudenza, per la formazione del silenzio assenso sull'istanza di condono edilizio, è necessario che:
- sia stato completato il pagamento dell’oblazione dovuta e degli oneri concessori;
- che la domanda sia completa di tutta la documentazione.
Ciò affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica da parte dell'amministrazione comunale sia in ordine alla ammissibilità del condono che alla corretta determinazione della misura dell’oblazione da versare, con la conseguenza che l’assenza di completezza della domanda di sanatoria osta alla formazione tacita del titolo abilitativo.

Nella fattispecie invece risultava che:
- le domande erano mancanti di alcuni elementi essenziali, non essendo gli elaborati grafici precedentemente presentati conformi alle fotografie depositate - anche prive di data - ed essendo carenti delle indicazioni relative alla superficie utile e non residenziale e degli altri parametri edilizi;
- mancava la relazione tecnico-descrittiva delle opere realizzate abusivamente, prevista sia dalla legge statale che dalla legge comunale;
- era stata, inoltre, richiesta la dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all’originale esistente presso l’Agenzia del Territorio, ai fini di verificare la iscrizione al catasto prevista dal comma 37 dell’art. 32 del D.L. 269/2003.

La suddetta documentazione, ha spiegato il Consiglio di Stato, oltre che espressamente richiesta dalla legge, era da considerarsi necessaria per determinare l’effettiva consistenza dell’abuso, anche al fine della verifica della correttezza dell’oblazione e degli oneri calcolati dal richiedente.

Pertanto il termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso non poteva che decorrere dalla data in cui era stata integrata la domanda.

CONGUAGLIO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI OBLAZIONE - Con specifico riferimento alla richiesta del Comune delle ulteriori somme a titolo di oblazione, è stato ricordato che il comma 36 dell’art. 32, D.L. 269/2003, prevede che il diritto al conguaglio o al rimborso spettante si prescrive nel termine di 36 mesi dalla presentazione della domanda di definizione dell'illecito edilizio e dalla intera corresponsione della oblazione.
Tuttavia, anche qui la giurisprudenza è costante nel ritenere che il termine di prescrizione decorra soltanto in caso di completezza della domanda, potendo solo in tal caso essere correttamente determinate le somme da parte dell’Amministrazione.

Applicando tali consolidati principi al caso di specie, la prescrizione triennale per il conguaglio delle somme dovute a titolo di oblazione non poteva iniziare a decorrere prima del completamento della domanda, avvenuto solo con l’integrazione dei documenti richiesti, con la conseguente tempestività sotto tale profilo anche delle richieste di pagamento inviate dal Comune nel 2011 e nel 2012.

CALCOLO DEGLI INTERESSI - Dall’applicazione di tali principi discende infine l’ulteriore conseguenza che gli interessi possono decorrere solo dalla data di completamento della documentazione; sul punto è stata quindi respinta la tesi del Comune che calcolava gli interessi a decorrere dalla data della presentazione della domanda.

Dalla redazione