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12/05/2021

Impianti fotovoltaici in zona sottoposta a vincolo paesaggistico

Il TAR Lombardia chiarisce che l’installazione di pannelli fotovoltaici costituisce un’evoluzione dello stile costruttivo degli edifici compatibile con il vincolo paesaggistico della zona, purchè non venga modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area tutelata.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il Comune, sulla base del parere negativo reso dalla Soprintendenza, aveva respinto l’istanza del ricorrente volta a conseguire l’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della propria abitazione sita in area sottoposta a vincolo paesaggistico. In sostanza, la Soprintendenza rilevava la violazione del vincolo dovuta all’inserimento di “impianti tecnologici moderni” in una copertura di “tipo tradizionale”, ritenendo incompatibile la collocazione dei pannelli su edifici di tipo storico tradizionali o negli articolati complessi dei nuclei insediativi antichi.

Il TAR Lombardia-Brescia 29/03/2021, n. 296 ha accolto il ricorso e annullato il diniego dell’autorizzazione sulla base delle seguenti argomentazioni.

MOTIVAZIONE DEL DINIEGO E VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA - In termini generali il TAR ha ricordato che secondo consolidati principi giurisprudenziali, l'autorizzazione paesaggistica e l’eventuale diniego della stessa devono essere congruamente motivati, esponendo le ragioni di effettiva compatibilità o incompatibilità delle opere da realizzare con gli specifici valori paesistici dei luoghi. Se è vero, infatti, che il paesaggio è un valore costituzionale primario, l’Autorità amministrativa deve nondimeno operare un giudizio in concreto circa il rispetto, da parte dell'intervento progettato, delle esigenze connesse al bene tutelato. La determinazione dell’Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione non può, quindi, essere affidata a clausole di stile inidonee a dare conto dei concreti elementi di fatto e di diritto ostativi alla realizzazione dell’intervento, in quanto pregiudizievoli della tutela dell’interesse paesaggistico.

Con specifico riferimento all’installazione di pannelli fotovoltaici in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico, la giurisprudenza amministrativa, con orientamento che si è andato consolidando nel corso degli ultimi anni, ha avuto modo di affermare che le motivazioni dell'eventuale diniego (anche se parziale) di autorizzazione paesaggistica devono essere particolarmente stringenti, non potendo ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica. Occorre infatti una severa comparazione” tra i diversi interessi coinvolti che non può ridursi all'esame dell'ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato (che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi), ma deve tenere conto del fatto che:
- le opere funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono espressamente qualificate dalla legge come opere di pubblica utilità;
- la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici (cfr. C. Stato 23/03/2016, n. 1201).

NATURA DEL VINCOLO - Una valutazione più rigorosa, ma non necessariamente ostativa, è ammissibile in relazione ai beni immobili dichiarati o qualificati ex lege di interesse culturale (v. Parte seconda del D. Leg.vo 42/2004) e in relazione agli edifici, o insiemi di edifici, per i quali sia riconosciuto uno specifico valore paesistico (v. art. 136, D. Leg.vo 42/2004, comma 1, lett. b) e c), nonché a proposito degli edifici che negli strumenti urbanistici risultino espressamente sottoposti a particolari restrizioni conservative. Quando il vincolo riguardi invece lo scenario nel quale l’edificio è inserito, le valutazioni circa la compatibilità paesistica dei pannelli non possono basarsi sulla salvaguardia dell’integrità dell’edificio secondo un modello edificatorio tradizionale, ma devono limitarsi a stabilire se le innovazioni, percepite nel contesto, siano fuori scala o dissonanti. 

Nel caso di specie, sulla base della documentazione fotografica, era stata esclusa la riconducibilità dell'edificio alla categoria degli “edifici storici tradizionali” o a quella dei “nuclei insediativi antichi”, trattandosi invece di un contesto residenziale di recente edificazione e contraddistinto da fabbricati molto eterogenei tra loro, sia per tipologie edilizie che per i cromatismi sulla falda.

INAPPLICABILITÀ DELLE CATEGORIE ESTETICHE TRADIZIONALI - Inoltre il TAR, prendendo atto dell’evoluzione dell’ordinamento giuridico in materia, ha affermato che non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici “categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. Essendo cambiato il quadro normativo - e anche la sensibilità collettiva verso l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili - risulta inevitabilmente diverso anche il modo in cui sono valutate le modifiche all’aspetto tradizionale dei luoghi. Occorre quindi focalizzare l’attenzione non tanto sull’aspetto cromatico e sulla superficie dei pannelli, quanto sulle modalità e la qualità dei lavori con cui gli stessi sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante.

Ne consegue che la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e morfologia della copertura, non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, paesisticamente vincolata.

L’impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici rimane dunque unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalle Regioni, mentre negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il vincolo paesaggistico deve essere esaminata tenendo conto del fatto che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio.

Dalla redazione