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06/05/2021

Pergotende, gazebo e tettoie aperte, chiarimenti sul regime edilizio

Il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sul regime edilizio delle pergotende, specificando le caratteristiche in presenza delle quali l’installazione di tende, gazebi, pergolati e tettoie è riconducibile all’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001.

Nella fattispecie il ricorrente contestava l’ordine di demolizione - confermato dal TAR del Lazio - avente ad oggetto due pergotende e una copertura fissa installate sul terrazzo di un immobile vincolato in un prestigioso quartiere di Roma. Il TAR aveva ritenuto che le opere, prive di titolo abilitativo, avrebbero creato nuovi ambienti di permanente utilizzo, con conseguente incremento di superficie e volumetria nonché modifica di sagoma e prospetto dell’edificio.

Il Consiglio di Stato 27/04/2021, n. 3393, ha riformato la decisione di primo grado ripercorrendo l’iter argomentativo di una recente sentenza (C. Stato 28/01/2021, n. 840) secondo la quale i manufatti leggeri, anche prefabbricati, sono qualificati come “nuove costruzioni” (soggette ad autorizzazione) purché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini, vale a dire purchè siano dotati di una propria autonomia funzionale.

Secondo tale orientamento, non rientrano in tale fattispecie i gazebi, i pergolati e le tettoie "leggere" non tamponate lateralmente su almeno tre lati. Tali opere non sono dotate di autonomia funzionale, ma hanno carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile, in quanto non mutano il preesistente utilizzo esterno dei luoghi, ma ne valorizzano solo la fruizione al servizio dello stabile. Ed infatti le stesse costituiscono un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione.

Tale interpretazione, ha ricordato il Consiglio di Stato, trova conferma proprio in una circolare dello stesso Comune di Roma n. 19137 del 09/03/2012 (Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici di Roma Capitale) che ha incluso in tali tipologie di opere non necessitanti di titolo edilizio ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001 anche i manufatti tipo pergotende (punto 3.2 della circolare).

Ciò posto, la qualificabilità dell’intervento in termini di “pergotenda”, ovvero un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale, esclude la necessità di titolo edilizio, a meno che non determini una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio.

Nel caso in esame non risultavano tamponature o alterazioni di sagome e prospetti, né che fosse stato creato alcun nuovo ambiente stabile o incremento di superfici o di volume. Inoltre la copertura e la parziale chiusura perimetrale, derivanti dalla realizzazione delle opere in questione, non si rivelavano stabili e permanenti, dato il carattere retrattile delle tende.

Non essendovi dunque uno spazio chiuso stabilmente configurato, non si era conseguentemente realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una copertura o tamponatura di una costruzione, ovvero una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Sulla base di tali considerazioni il Consiglio di Stato, in totale riforma della sentenza del TAR, ha concluso che le opere non necessitassero di alcuna autorizzazione a costruire, con conseguente annullamento dell’ordine di demolizione.

Dalla redazione