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L. P. Trento 23/04/2021, n. 6

Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici: modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dell'articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), nonché della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, in materia di contratti pubblici.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 04/08/2022, n. 10
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Art. 1 - Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "la Giunta provinciale, acquisite inform

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Art. 2 - Modificazioni del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), in materia di impianti termici, di autorizzazione allo scarico e di veicoli a motore

1. Gli articoli 6 e 7 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono abrogati.

2. All'articolo 8 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "di cui al secondo comma dell'articolo 6 almeno quarantacinque giorni prima dell'effettuazione dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "stabiliti dalla disciplina statale";

b) nel comma 2 le parole: "dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "a cura dei g

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7338678 9110496
Art. 3 - Inserimento dell'articolo 18-bis nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, in materia di acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

"Art. 18-bis - Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne

1. In attuazione dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Giunta provinciale individua i settori e le attività nei quali le acque

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Art. 4 - Integrazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976), in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica e di titoli a derivare

1. Dopo la lettera i) del comma 4 dell'articolo 16-decies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserita la seguente:

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Art. 5 - Inserimento del capo II bis nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, in materia di riassegnazione delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

1. Dopo l'articolo 17.1 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserito il seguente capo:

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7338678 9110499
Art. 6 - Inserimento dell'articolo 17.2 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo l'articolo 17.1 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 nel capo II bis è inserito il seguente:

"Art. 17.2 - Ambito di applicazione e principi in materia di riassegnazione delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

1. Questo capo disciplina la riassegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale media annua inferiore o uguale al limite previsto per la definizione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dalla normativa statale, nel rispetto dei principi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

2. La riassegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico previste dal comma 1 è effettuata a seguito dell'accertamento dell'insussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in p

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7338678 9110500
Art. 7 - Inserimento dell'articolo 17.3 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo l'articolo 17.2 della leggelegge provinciale sulle acque pubbliche 1976 nel capo II bis è inserito il seguente:

"Art. 17.3 - Disposizioni per la riassegnazione delle concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

1. La procedura per la riassegnazione delle concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico è avviata entro tre anni antecedenti la scadenza della concessione.

2. Le concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico sono riassegnate per la durata massima di trent'anni.

3. Entro il termine

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7338678 9110501
Art. 8 - Inserimento dell'articolo 17.4 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo l'articolo 17.3 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 nel capo II bis è inserito il seguente:

"Art. 17.4 - Canone aggiuntivo per l'esercizio delle concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico oggetto di ria

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7338678 9110502
Art. 9 - Inserimento dell'articolo 17.5 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo l'articolo 17.4 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 nel capo II bis è inserito il seguente:

"Art. 17.5 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico per le quali il procedimento di rinnovo è in corso alla data di entrata in vigore di questo capo, a seguito delle verifiche e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17.2, comma 2, sono rinnovate in favore del concessionario uscente secondo quanto previsto da questo comma e, per la determinazione dei canoni, si applica l'articolo 17.4. In considerazione dei principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustiz

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7338678 9110503
Art. 10 - Inserimento dell'articolo 17.6 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo l'articolo 17.5 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 nel capo II bis è inserito il seguente:

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Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, in materia di sbarramenti di ritenuta e bacini d'accumulo idrico

1. All'articolo 17-quater della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di tutelare la pubblica incolumità rispetto a pericoli connessi alla tenuta idraulica, alla stabilità e alla resistenza dell'opera, la realizzazione e la modifica delle opere di ritenuta previste da questo capo, ad esclusione di quelle affidate al RID ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 1, sono subordinate all'appr

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Art. 12 - Inserimento dell'articolo 18-ter nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo l'articolo 18-bis della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserito il seguente:

"Art. 18-ter - Moratoria al rilascio di nuove concessioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico

1. Fino

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Art. 13 - Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse

1. Nel comma 1 dell'articolo 1.4 della legge provinciale n. 4 del 1998 le parole: "I beni sono acquisiti privi di obbligazioni giuridiche a favore di terzi, pesi, gravami e di qualsiasi titolo che possa pregiudicare il trasferimento della proprietà, fatto salvo quanto previsto dal comma 2." sono soppresse.

2. All'articolo 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "; l'interesse pubblico prevalente sussiste anche nel caso di diretto utilizzo delle acque pubbliche, anche a scopo idroelettrico, da parte dell'ente proprietario mediante strutture alle proprie dirette dipendenze qualora assuma prioritaria rilevanza la sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle delle opere di presa ovvero delle opere che determinano l'invaso. Il provvedimento contenente le valutazioni previste da questo comma è inviato ai ministeri competenti in materia di ambiente e sviluppo economico per eventuali osservazioni." sono sostituite dalle seguenti: ". Il provvedimento contenente le valutazioni previste da questo comma è inviato ai ministeri competenti in materia di ambiente, infrastrutture e sviluppo economico per eventuali osservazioni.";

b) dopo il comma 1.5 è inserito il seguente:

"1.5.1. In via ordinaria, la Provincia ricorre alla procedura ad evidenza pubblica prevista dal comma 1.5, lettera a), o a quella per l'individuazione del socio privato della società a capitale misto pubblico - privato prevista dalla lettera b) del medesimo comma.";

c) il comma 1-novies è abrogato;

d) l'alinea della

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7338678 9110507
Art. 14 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è abrogato.

2. Nel comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale

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Art. 15 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), e abrogazione di disposizioni connesse

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserita la seguente:

"f bis) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di prevenzione rischi;".

2. Nel comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: "previsti dai piani di gestione" sono inserite le seguenti: "e dai programmi degli interventi".

3. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i comuni e gli altri soggetti sottoscrittori della convenzione prevista dall'articolo 47 per le zone e i siti gestiti attraverso la rete di riserve;";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la Provincia, per le zone e i siti che non ricadono nella lettera a), anche quando sono compresi in una rete di riserve."

4. Nel comma 2 dell'articolo 41 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "i soggetti indicati dal comma·1" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti indicati dall'articolo 38, comma 3''.

5. Nel comma 5 dell'articolo 41 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "La realizzazione degli interventi è comunque assicurata dai soggetti competenti alla redazione dei piani di gestione nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dalla struttura provinciale competente in materia di foreste e di conservazione della natura e valorizzazione ambientale, anche in via diretta e con i modi previsti dal titolo IX, capo I, nei casi di cui alla lettera c) del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "La realizzazione degli interventi è comunque assicurata dai soggetti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c), anche in via diretta e nei modi previsti dal titolo IX, capo I".

6. Nel comma 1 dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "si prestano a una gestione unitaria - con preminente riguardo alle esigenze di valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse - nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di

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Art. 16 - Integrazione dell'articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 40 della leg

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Art. 17 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento
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Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), in materia di contratti pubblici

1. Nel comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "Nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere motivatamente a criteri di valutazione di natura qualitativa se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto." sono soppresse.

2. Nel comma 3 dell'

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Art. 19 - Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà

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