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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Limiti di distanza tra costruzioni e realizzazione di una tettoia
Nella fattispecie il Comune aveva negato il rilascio del permesso di costruire richiesto per la realizzazione di una tettoia; il rifiuto era motivato dal mancato rispetto del limite di distanza di 10 metri previsto dall’art. 9 del D.M. 1444/1968 per le pareti (almeno una finestrata) antistanti.
Il ricorrente sosteneva che la tettoia, essendo priva di pareti laterali:
- non potesse annoverarsi nel concetto di “parete di edificio” di cui al suddetto art. 9;
- fosse inidonea a creare le intercapedini dannose per la salubrità e l’igiene che la norma mira ad evitare.
Il TAR Calabria Catanzaro, sentenza 09/04/2021, n. 752, ha invece confermato il diniego sulla base delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto, è stato ricordato che secondo il predetto art. 9, D.M. 1444/1968, comma 1, n. 2), per i nuovi edifici ricadenti in zone diverse dalla zona A (centri storici), è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
La riportata disposizione ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, che stabilisce in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza (v. C. Stato 16/09/2020, n. 5466).
La giurisprudenza, sia amministrativa sia civile, ha poi precisato che ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici di origine codicistica, la nozione di costruzione non può identificarsi con quella di edificio, ma deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell’opera (v. C. Stato 05/03/2021, n. 1867; C. Cass. civ. 15/12/2020, n. 28612; C. Cass. civ. 10/02/2020, n. 3043).
Ciò chiarito, il TAR ha ritenuto che nel caso di specie la tettoia da realizzare (costituita da una struttura in legno con copertura opaca di tegole a due falde, di circa 20 mq. e adiacente ad una struttura con funzione di garage) avrebbe costituito un ampliamento funzionale del corpo di fabbrica già esistente, il quale presentava una porta di accesso e una finestra proprio in corrispondenza della tettoia medesima.
In applicazione dell’art. 9, D.M. 1444/1968 e degli orientamenti richiamati, il manufatto doveva quindi considerarsi alla stregua di nuova costruzione, e come tale rilevante ai fini del calcolo della distanza minima tra edifici.