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15/04/2021

Calcolo della base d’asta, obbligo di applicazione dei prezzari regionali

Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di utilizzare i prezzari regionali per determinare il prezzo a base d’asta. La previsione di una base d’asta non rispettosa di tali valori di riferimento impedisce la formulazione di un’offerta seria ed economicamente sostenibile da parte degli operatori economici interessati.

Il TAR Puglia-Lecce, sentenza 06/04/2021, n. 497 si è pronunciato su un ricorso proposto dall’ANCE Lecce e da singole imprese di costruzioni, per l’annullamento degli atti di una procedura indetta dal Comune per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di un campo sportivo. I ricorrenti contestavano il fatto che i prezzi unitari per la remunerazione delle lavorazioni, attrezzature, materiali e manodopera inerenti al contratto da affidare non fossero stati determinati sulla base del prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2019. Il Comune, tra l’altro, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.

OBBLIGO DI UTILIZZO DEI PREZZARI REGIONALI - Il TAR ha affermato che, ai fini del calcolo della base d’asta, il chiaro tenore dell’art. 23 del D. Leg.vo 50/2016, comma 16, terzo periodo, secondo il quale “per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente”, spinge a ritenere che le stazioni appaltanti siano tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali. La previsione in parola non si esprime, infatti, in termini di mera possibilità (come accade in altre disposizioni ove si dice che la P.A. “può”) ma pone un vero e proprio obbligo in tal senso.
Ciò posto, anche a ritenere che il prezzario regionale non abbia valore "tout court" vincolante ma costituisca la base di partenza per l’elaborazione delle voci di costo della singola procedura, deve nondimeno ritenersi che in caso di eventuale scostamento da detti parametri di riferimento, la stazione appaltante sia tenuta a darne analitica motivazione. Ciò è ancor più necessario ove tale scostamento sia particolarmente sensibile, non potendosi tollerare una determinazione del prezzo a base d’asta completamente arbitraria in quanto priva del necessario apparato giustificativo.

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELL’ANCE E FUNZIONE DEI PREZZARI - Il TAR ha riconosciuto la legittimazione ad agire dell’ANCE in quanto portatrice di un interesse collettivo discendente dalla natura stessa dell’istituto dei prezzari regionali. In proposito è stato spiegato che:
- da un lato la funzione dell’istituto è quella, nell’interesse precipuo delle stazioni appaltanti e della collettività, di assicurare la serietà dell’offerta e la qualità delle prestazioni finali rese dall’operatore economico selezionato, evitando che la previsione di importi di base eccessivamente bassi impedisca di formulare offerte di sufficiente pregio tecnico;
- dall’altro lato, l’istituto dei prezzari regionali ha funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture. L’impiego di parametri eccessivamente bassi (o, viceversa troppo elevati), comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale (come declinate in concreto con riguardo ad un dato territorio ed uno specifico frangente temporale), è in grado, infatti, di alterare il gioco della concorrenza ed impedire l’accesso al mercato in condizioni di parità.
È, quindi, di tutta evidenza che la previsione di prezzari regionali operi nell’interesse precipuo degli operatori economici del settore operanti sul mercato non tanto come singoli, quanto come categoria unitaria.

IMPOSSIBILITÀ DI FORMULARE L’OFFERTA - Secondo i giudici infine, la disapplicazione dei prezzari determina la possibilità di impugnare gli atti della gara anche da parte dei soggetti non partecipanti alla procedura in quanto la previsione di una base d’asta non rispettosa dei valori stabiliti nel prezzario regionale impedisce la formulazione di un’offerta seria da parte degli operatori economici interessati. Ne discende che non può ragionevolmente pretendersi da questi ultimi, ai soli fini del possesso della legittimazione ad agire in giudizio, la presentazione di una domanda di partecipazione alla procedura di affidamento che, in tali circostanze, si tradurrebbe in un inutile adempimento formale, privo di qualsivoglia valenza sul piano sostanziale.
Né a tal fine assume rilievo che alcuni operatori economici abbiano effettivamente partecipato alla procedura, trattandosi di una circostanza apprezzabile solo ex post.

In sostanza il Comune, avendo sottostimato (senza indicare nel bando l’origine dei dati impiegati nella determinazione della base d’asta) l’intervento in misura pari al 48% del valore calcolato sulla base del prezzario, aveva reso impossibile per qualsivoglia operatore economico formulare un’offerta seria ed economicamente sostenibile.

Dalla redazione