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13/04/2021

Locali accessori, cambio d’uso con opere e necessità del permesso di costruire

Secondo la Corte di Cassazione, la realizzazione dell’impianto elettrico (con prese in vari punti), di riscaldamento e raffreddamento nei vani accessori è sufficiente a dimostrare il cambio di destinazione ad uso residenziale che richiede il permesso di costruire.

Nella fattispecie il ricorrente si opponeva alla condanna per il reato di cui all’art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c) (interventi in difformità o in assenza del permesso di costruire in zona vincolata) per aver realizzato, senza permesso di costruire, opere comportanti il cambio d’uso da vani accessori (nel caso di specie soffitte) in locali residenziali. In particolare, secondo il giudice territoriale, la finalità di rendere abitabile le soffitte era dimostrata dalla realizzazione degli impianti di riscaldamento, raffreddamento ed elettrico. Secondo il ricorrente, invece, gli impianti avevano solo la finalità di evitare la dispersione di calore o di aria fredda.

In proposito la Corte di Cassazione (C. Cass. pen. 26/02/2021, n. 7755) ha confermato che il mutamento di destinazione d'uso di un immobile previa esecuzione di opere edilizie senza il preventivo rilascio del permesso di costruire integra il reato di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/2001. E ciò anche successivamente alle modifiche apportate dall'art. 17 del D.L. 133/2014 (conv. L. 164/2014) all'art. 3 del citato D.P.R. 380/2001 (comma 1, lett. b) che, nell'estendere la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria (non necessitante del permesso di costruire) al frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, se comportante variazione di superficie o del carico urbanistico, richiede comunque che rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d'uso (v. C. Cass. pen. 28/01/2015, n. 3953 in una fattispecie relativa a trasformazione, attraverso opere interne ed esterne, di un immobile da deposito ad uso residenziale).

È stato inoltre ricordato che secondo la giurisprudenza consolidata, la modifica di destinazione d'uso è integrata anche dalla realizzazione di sole opere interne. Al riguardo la Corte di Cassazione ha richiamato:
- C. Cass. pen. 16/07/2010, n. 27713, ove la Corte si è espressa in tal senso nell’ambito di una fattispecie di mutamento in abitazione del sottotetto mediante la predisposizione di impianti tecnologici sottotraccia;
- C. Cass. pen. 13/11/2012, n. 43885 secondo cui la trasformazione di una cantina in mini-appartamento eseguita in zona vincolata richiede il preventivo rilascio sia del permesso di costruire che dell'autorizzazione paesaggistica, potendo anche le sole opere interne integrare una modifica di destinazione d'uso penalmente rilevante;
- C. Cass. pen. 22/10/2015, n. 42453, che ha affermato che è configurabile il reato di cui all'art. 44, D.P.R. n. 380 del 2001, comma 1, lett. b) (esecuzione di lavori in difformità o in assenza del permesso di costruire), commesso mediante il mutamento abusivo, con opere, della destinazione d'uso di un immobile, quando viene effettuata la predisposizione di impianti tecnologici sottotraccia all'interno di un vano autorizzato come "vuoto tecnico", in quanto tale tipologia di intervento costituisce circostanza idonea per ritenere la destinazione abitativa dell'immobile.

Nel caso di specie dunque la realizzazione nei locali soffitta degli impianti di riscaldamento e raffreddamento dell'aria nonché dell’impianto elettrico con predisposizione di prese elettriche in vari punti (per consentire la sistemazione di un arredo proprio di una camera abitabile), dimostravano che i locali accessori non fossero stati adibiti ad esclusive funzioni complementari della residenza (comportanti la presenza saltuaria delle persone), ma ad un uso residenziale permanente non autorizzato.

Sul tema si veda anche la Nota Permesso di costruire per cambio di destinazione d’uso di locali tecnici o servizi e Tavernetta nel seminterrato e Superbonus 110%.

Dalla redazione