Inammissibilità della proroga del permesso di costruire per silenzio assenso | Bollettino di Legislazione Tecnica
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01/04/2021

Inammissibilità della proroga del permesso di costruire per silenzio assenso

Secondo il TAR Lombardia, la proroga del permesso di costruire non può essere concessa per silenzio assenso, essendo necessario un atto motivato dell'amministrazione.

Nella fattispecie il ricorrente contestava l’ordine di demolizione avente ad oggetto alcune opere realizzate in difformità dal permesso di costruire e dall’autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente lamentava che il Comune avesse eseguito il sopralluogo quando il titolo edilizio era ancora efficace, essendo stato, a suo avviso, prorogato per silenzio-assenso a fronte di un’istanza da lui presentata, e poi ancora per effetto della proroga biennale di cui all’art. 30, comma 3, D.L. 69/2013 (conv. dalla L. 98/2013). Sosteneva quindi che, alla data del sopralluogo, sarebbe stato ancora nei termini per completare l’intervento edilizio in senso conforme al progetto assentito dall’amministrazione.

In proposito il TAR Lombardia-Brescia 23/03/2021, n. 285 ha ricordato che in base all’art. 15, comma 2, D.P.R. 380/2001 la proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

La norma rappresenta una deroga alla disciplina generale dei termini di avvio e di conclusione dei lavori autorizzati di cui al medesimo art. 15, D.P.R. 380/2001, finalizzata (la disciplina generale) ad evitare che una edificazione autorizzata nel vigore di un determinato regime urbanistico venga realizzata quando il mutato regime non lo consente più. Per tale motivo, la deroga prevista dal comma 2 va interpretata in senso restrittivo in modo da limitare le proroghe a casi che oggettivamente non dipendono dalla volontà del titolare del permesso di costruire.

La proroga è quindi disposta con provvedimento motivato sulla scorta di una valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione in ordine alle cause del ritardo e alla non imputabilità di quest’ultimo all’interessato. Venendo in considerazione un atto dal contenuto prettamente discrezionale, non è configurabile un suo perfezionamento per silenzio-assenso (vedi anche TAR Puglia sentenza 10/04/2018, n. 603).

Nel caso di specie non risultava che l’amministrazione avesse concesso una proroga, ma soltanto che il ricorrente l’avesse richiesta e che l’amministrazione avesse avviato il relativo procedimento.

Con riferimento alle altre censure basate sulla lieve entità degli interventi e sul fatto che gli stessi non fossero soggetti a permesso di costruire, trattandosi di mere opere di “manutenzione ordinaria” o al più di “manutenzione straordinaria”, il TAR ha ribadito che la circostanza che un intervento edilizio sia stato realizzato in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico in difformità dall’autorizzazione paesaggistica rende di per sé doveroso l’intervento repressivo e ripristinatorio dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo mediante l’ordine di riduzione in pristino di cui all’art. 167, comma 1, D. Leg.vo 42/2004.
Qualora poi si tratti di opere minori che non abbiano comportato incrementi volumetrici o aumenti di superficie rispetto a quanto assentito, l’interessato può richiedere l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica di cui al comma 4 dell’art. 167, D. Leg.vo 42/2004; ciò peraltro non inficia la legittimità dell’ordine di rimessione in pristino, ma semplicemente consente di paralizzarne gli effetti in presenza dei presupposti sananti previsti dalla legge.

Dalla redazione