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09/03/2021

Appalti pubblici: procedure d'urgenza e parere ANAC sulla congruità del prezzo

L'ANAC fornisce indicazioni in merito ai presupposti di ammissibilità e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo per le procedure d'urgenza previste dall'art. 163 del Codice appalti.

L’art. 163 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, recante "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, al comma 9 dispone, che, per gli appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro, ove non siano disponibili prezzari ufficiali di riferimento e laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano:
- ad effettuare la prestazione ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti;
- ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità effettuata dall’ANAC, entro 60 giorni dalla richiesta.

Con il Com. ANAC 24/02/2021, l'ANAC fornisce indicazioni in merito ai presupposti di ammissibilità delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo ai sensi dell’art. 163, comma 9, del D. Leg.vo 50/2016, al fine di garantire il rispetto del termine di 60 giorni per la sua emissione e di razionalizzare l’attività degli uffici competenti.

L'ANAC ricorda in proposito che le Stazioni Appaltanti possono richiedere il parere sulla congruità dei prezzi solo nei casi in cui abbiano dovuto provvedere all’affidamento di servizi o forniture per far fronte a situazioni di somma urgenza che non abbiano consentito il ricorso alle procedure ordinarie.

Ai fini del rilascio del parere da parte dell’ANAC, l’amministrazione istante deve a pena di inammissibilità della richiesta:
1. indicare la disposizione normativa che giustifica la richiesta di parere;
2. indicare la procedura svolta in applicazione dell’art. 163 del D. Leg.vo 50/2016 o di altra disposizione normativa per l’acquisizione di servizi o forniture;
3. indicare i motivi e le circostanze di somma urgenza a cui ha dovuto far fronte senza indugio e i riferimenti
normativi, trasmettendo ove esistente documentazione idonea a comprovare i medesimi;
4. attestare la inesistenza per i servizi e le forniture di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, documentando di avere svolto al riguardo le necessarie verifiche;
5. trasmettere il modulo (formulario) predisposto dall'ANAC, al fine di supportare le Stazioni Appaltanti nella corretta formulazione della istanza e accelerare l’iter istruttorio.

Inoltre, la richiesta di parere deve contenere tutte le altre informazioni e gli elementi essenziali afferenti all’affidamento disposto che permettono di procedere alla valutazione di congruità del prezzo.
L'ANAC informa le amministrazioni nel caso di comunicazione incompleta; in tal caso, il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 163, comma 9, del D. Leg.vo 50/2016 decorre dal ricevimento delle informazioni richieste qualora le stesse siano complete ed esaustive.  

L'ANAC ricorda infine che le amministrazioni che fanno ricorso alle procedure d’urgenza devono trasmettere all’ANAC la relativa documentazione secondo quanto previsto dal vigente Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell’ANAC (di cui alla Delib. ANAC 04/07/2018, n. 803), anche qualora non abbiano formulato una richiesta di parere di congruità.

Dalla redazione