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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 04/07/2018, n. 803
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Delib. ANAC 04/07/2018, n. 803
Delib. ANAC 04/07/2018, n. 803
Delib. ANAC 04/07/2018, n. 803
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. ANAC 22/09/2021, n. 654
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Premessa
L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto l'atto di organizza |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni; |
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Art. 2. - Oggetto1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, s |
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Art. 3. - Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza1. L'attività di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal consiglio dell'autorità. |
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Art. 4. - Attività di vigilanza d'ufficio e su segnalazione1. L'attività di vigilanza dell'Autorità è attivata dall'ufficio competente, secondo la direttiva annuale di cui all'art. 3 ovvero su disposizione del consiglio. 2. L'attività di vigilanza dell'Autorità è attivata su iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del consiglio: a) a seguito di grave mancato adeguamento della stazione appaltante alle osservazioni dell'Autorità, ai sen |
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Art. 5. - Modalità di presentazione delle segnalazioni1. Le segnalazioni di terzi di cui all'art. 4, comma 4, sono presentate mediante il modulo allegato al presente regolamento, disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità e, |
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Art. 6. - Segnalazioni anonime1. Ai fini del presente regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che: a) non rechino alcu |
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Art. 7. - Archiviazione delle segnalazioni1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi: a) manifesta infondatezza della segnalazione; b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le |
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Art. 8. - Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso1. Qualora il procedimento di vigilanza debba essere avviato, d'ufficio o su segnalazione, in pendenza di un procedimento di precontenzioso avente il m |
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Art. 9. - Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice1. Qualora, ricorrano i presupposti per la legittimazione al ricorso di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice, il procedimento di vigilanza |
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Art. 10. - Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo1. Nel caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza non è |
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Art. 11. - Responsabile del procedimento1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio. 2. Il responsabile del proc |
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Art. 12. - Atti conclusivi del procedimento di vigilanza1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell’art. 13, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d’atto della volontà della stazione appaltante di adottare gli atti di cui all’art. 19, comma 2, e all’art |
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Art. 13. - Avvio del procedimento di vigilanza1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonché, ove possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. |
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Art. 14. - Partecipazione all'istruttoria1. Possono partecipare all'istruttoria: a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13, |
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Art. 15. - Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 213, comma 13, del codice, che indicano: a) i fatti e le circostanze in ordine |
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Art. 16. - Audizioni1. Il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13, ovvero gli ulteriori soggetti che si riterrà utile sentire ai fini di una più compiuta trattazione dell'indagine. 2. I sogg |
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Art. 17. - Ispezioni1. Nell'ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente può chiedere al consiglio lo svolgimento di un'attività ispettiva, da eseguire secondo i termini e le modalit� |
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Art. 18. - Sospensione dei termini del procedimento1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare complessità, possono essere sospesi una sola volta e, al di fuori della ipotesi di cui alla lettera b), per una durata che non può eccedere i trenta giorni, nei seguenti casi: |
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Art. 19. - Conclusione del procedimento1. Il dirigente, ove non si proceda ai sensi dell'art. 20, entro centottanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento per la presentazione di memorie, |
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Art. 20. - Comunicazione di risultanze istruttorie1. In caso di accertamento di atti illegittimi e irregolari di particolare gravità o di particolare rilevanza economica e sociale, in rapporto al valore del contratto e al numero di operatori potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento, o nel caso in cui nel corso dell'attività di vigilanza siano emersi fatti nuovi, ulteriori e diversi da quelli indicati nella comunicazione di avvio il dirigente, prima della conclusione del procedimento finalizzato alla formale proposta di delibera di cui all'ar |
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Art. 21. - Procedimenti in forma semplificata1. Il procedimento è concluso in forma semplificata nei seguenti casi: a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento; |
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Art. 22. - Comunicazione delle raccomandazioni e verifica della loro attuazione1. Qualora, con la delibera approvata dal Consiglio, con l’atto a firma del Presidente o con l’atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, siano adottate raccomandazioni, rivolte alle stazioni appalt |
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Art. 22-bis. - Pubblicità |
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Art. 23. - Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 213, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del codice, la stazioni appaltante è tenuta a trasmettere, secondo le modalità definite dall'Autorità, contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, c |
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Art. 24. - Vigilanza sulle varianti in corso d'opera1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 106, comma 14, secondo periodo del codice in tema di varianti in corso d'opera nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle concessioni e nei contratti del contraente generale, svolta dall'ANAC nell'ottica di garantire le finalità |
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Art. 25. - Comunicazioni1. Le segnalazioni inviate all'Autorità e le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate di norma, salvo specifiche esigenze del p |
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Art. 26. - Disposizioni transitorie1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni già pervenute all'Autorità, per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento a |
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Art. 27. - Entrata in vigore e abrogazioni1. Il presente regolamento sostituisce il precedente « Regolamento del 15 febbraio 2017 sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contr |
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I moduli allegati sono in formato .PDF editabile.
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