Nei casi qui in esame il corrispettivo delle prestazioni ordinate è fissato:
- di comune accordo con l’affidatario;
- in difetto di accordo, sulla base di prezzi desunti dai prezzari ufficiali comunque ammessi in contabilità, ridotti del 20%. Se l’esecutore non iscrive riserva negli atti contabili, si intende che egli abbia accettato i predetti prezzi.
Il comma 9 dell’art. 163 del D. Leg.vo 50/2016 dispone che, limitatamente agli appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 Euro, ove non siano disponibili prezzari ufficiali di riferimento e laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano:
- ad effettuare la prestazione ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra