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Ultimo aggiornamento
09/03/2021

Gli affidamenti di somma urgenza o in caso di calamità nel D. Leg.vo 50/2016

APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA DI SOMMA URGENZA (Quali sono i casi di somma urgenza e di protezione civile; Limiti di importo) - DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (Constatazione dello stato di urgenza e redazione del verbale; Affidamento dei lavori; Perizia giustificativa, invio e contenuti; Copertura della spesa e approvazione dei lavori; Autocertificazione dell’affidatario e verifiche successive; Fissazione dei corrispettivi e intervento dell’ANAC) - VIGILANZA ANAC SULLA LEGITTIMITÀ DELLE PROCEDURE.
A cura di:
  • Dino de Paolis
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APPLICABILITà DELLA PROCEDURA DI SOMMA URGENZA
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Quali sono i casi di somma urgenza e di protezione civile

L’art. 163 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 - come modificato dal D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56 (c.d. “correttivo”) - disciplina le procedure di affidamento nei casi in cui sussistono motivazioni di “somma urgenza” o esigenze di protezione civile.

Le circostanze disciplinate dall’art. 163 in questione sono pertanto due:

1) circostanze di somma urgenza, cioè quelle che, secondo il Legislatore, “non consentono alcun indugio”;

2) calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo, o comunque una ragionevole previsione dell’imminente verificarsi di tali eventi, che richiedono l’adozione di “misure indilazionabili”, comunque nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure.

La procedura di aff

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Limiti di importo

La procedura di somma urgenza qui descritta può essere attivata entro i seguenti limiti di importo, che non possono comunque mai superare le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016.


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DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
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Constatazione dello stato di urgenza e redazione del verbale

La norma stabilisce in primo luogo che le circostanze che consentono l’attivazione della procedura devono risultare da un verbale. Questo è redatto dal primo che si reca sul luogo tra il Responsabile unico del procedimento o il tecnico dell’amministrazione competente. Si riporta di seguito una tabella relativa ai contenuti del verbale con ulteriori indicazioni per la sua compilazione.


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Affidamento dei lavori

L’esecuzione dei lavori può essere affidata “direttamente”, cioè senza il previo es

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Perizia giustificativa, invio e contenuti

Successivamente, comunque entro 10 giorni dall’emissione dell’ordine di esecuzione, il RUP o il tecnico che ha

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Copertura della spesa e approvazione dei lavori

La stazione appaltante che riceve il verbale e la perizia giustificativa, provvede:

- alla copertura della spesa;

- all’approvazione dei lavori (che può avvenire solo in presenza della copertura).

Qualora si tratti di un ente locale, la copertura della spesa avviene con le modalità previste dall’art. 191 del D. Leg.vo 267/2000, comma 3, e dall’art. 194 del medesimo D. Leg.vo 267/2000, comma 1, lettera e), che concernono il riconoscimento della legi

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Autocertificazione dell’affidatario e verifiche successive

Ai sensi del comma 7 dell’art. 163 del D. Leg.vo 50/2016, dato lo stato di urgenza, si prevede una modalità di verifica dei requisiti “ex post”, articolata come segue. Per quanto riguarda le fattispecie di protezione civile, tale modalità si applica solo nei casi in cui vi sia la dichiarazione dello stato di emergenza e si adotti la procedura negoziata senza redazione di bando di gara di cui all’art. 63 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, lettera c).

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Fissazione dei corrispettivi e intervento dell’ANAC

Nei casi qui in esame il corrispettivo delle prestazioni ordinate è fissato:

- di comune accordo con l’affidatario;

- in difetto di accordo, sulla base di prezzi desunti dai prezzari ufficiali comunque ammessi in contabilità, ridotti del 20%. Se l’esecutore non iscrive riserva negli atti contabili, si intende che egli abbia accettato i predetti prezzi.

Il comma 9 dell’art. 163 del D. Leg.vo 50/2016 dispone che, limitatamente agli appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 Euro, ove non siano disponibili prezzari ufficiali di riferimento e laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano:

- ad effettuare la prestazione ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra

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VIGILANZA ANAC SULLA LEGITTIMITà DELLE PROCEDURE

Il comma 10 dell’art. 163 del D. Leg.vo 50/2016 dispone che “sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti […] con specifica dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza, f

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