Incentivi per funzioni tecniche: chiarimenti per l'attività di coordinatore dei lavori | Bollettino di Legislazione Tecnica
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22/02/2021

Incentivi per funzioni tecniche: chiarimenti per l'attività di coordinatore dei lavori

La Corte dei Conti - Sezione di controllo per l'Emilia Romagna - fornisce chiarimenti sul riconoscimento degli incentivi di cui all’art. 113, D. Leg.vo 50/2016, per lo svolgimento del ruolo di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Secondo la Sezione, la funzione di coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al D. Leg.vo 81/2008 non costituisce di per sé un’attività incentivabile ai sensi dell’art. 113, comma 2, D. Leg.vo 50/2016, ma, rientrando nei compiti del direttore dei lavori, risulta già remunerata dal compenso incentivante previsto per tale ultima funzione. Tuttavia, il coordinatore dei lavori che coadiuva il direttore dei lavori può beneficiare degli incentivi ivi previsti in quanto suo collaboratore.

Il principio è stato espresso con la Deliberazione 7/2021, in risposta ad un quesito posto da un’amministrazione provinciale che chiedeva se sia legittimo riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113, D. Leg.vo 50/2016 ai componenti dell’ufficio di direzione dei lavori che svolga il ruolo di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

In proposito la Sezione ha ricordato che, secondo l’art. 101, D. Leg.vo 50/2016 (rubricato “Soggetti delle Stazioni appaltanti”), la funzione di coordinatore per l’esecuzione dei lavori rientra tra i compiti del direttore dei lavori. Tuttavia, nel caso in cui lo stesso non sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, il ruolo deve essere ricoperto da un direttore operativo.

Inoltre è stato rilevato che il comma 2 dell’art. 113, D. Leg.vo 50/2016 (rubricato “Incentivi per le funzioni tecniche”), nell’elencare le attività che danno diritto a ricevere gli incentivi ivi previsti, non include l’attività di coordinatore dell’esecuzione, ciò che invece è espressamente previsto per l’attività di direzione dei lavori. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, tale elencazione deve considerarsi tassativa, essendo preceduta dall’avverbio “esclusivamente” che, inevitabilmente, conduce ad una lettura della disposizione non suscettibile di interpretazioni estensive.
Peraltro, la possibilità di erogare gli incentivi è estesa dal successivo comma 3 della medesima disposizione anche ai “collaboratori dei soggetti che svolgono le attività previste come incentivabili.
Quindi, tali compensi non sono rivolti in modo indiscriminato al personale dell’ente, ma nei confronti di coloro che svolgono particolari funzioni (“tecniche”) nell’ambito di specifici procedimenti e ai loro collaboratori. Si tratta, pertanto, di una platea ben circoscritta di possibili beneficiari, accomunati dall’essere stati incaricati dello svolgimento di funzioni rilevanti nell’ambito di attività espressamente e tassativamente previste dalla legge.
Dal combinato disposto di tali norme discende che:
a) nel caso in cui il direttore dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in materia di sicurezza, svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il compenso incentivante ammissibile ai sensi dell’art. 113, comma 2, D. Leg.vo 50/2016 per la funzione di direzione dei lavori remunera tutte le attività svolte dal direttore dei lavori, ivi compreso il coordinamento per l’esecuzione dei lavori;
b) nell’ipotesi in cui, invece, il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori e le stesse siano affidate ad un direttore operativo che lo coadiuva ai sensi dell’art. 101, comma 2, D. Leg.vo 50/2016 si rientra nel caso previsto dall’art. 113, comma 3, che inserisce tra i potenziali beneficiari dell’incentivo per funzioni tecniche anche i collaboratori dei soggetti che svolgono le funzioni indicate al comma 2.

In sostanza, l’attività di coordinatore dell’esecuzione non è autonomamente incentivabile in quanto esclusa dalle attività incentivabili tassativamente elencate. Pertanto, qualora tali funzioni siano svolte dal direttore dei lavori, l’incentivo da costui percepito è onnicomprensivo; se tale attività è svolta dal direttore operativo che coadiuva il direttore dei lavori, costui avrà diritto alla quota parte dell’incentivo del direttore dei lavori come previsto per i collaboratori dal comma 3 del citato art. 113.

Dalla redazione