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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Il pergolato coperto con pannelli fotovoltaici non si trasforma in tettoia
Il TAR si è pronunciato su una complessa fattispecie in cui, tra l'altro, si contestava l'assenso da parte del Comune ad una CILA presentata in relazione alla copertura di una struttura in legno con pannelli fotovoltaici. In sostanza la proprietaria dell'edificio residenziale confinante sosteneva che l’opera fosse qualificabile come tettoia e non come pergolato (per il quale il Regolamento edilizio comunale richiedeva la CILA).
DIFFERENZA TRA PERGOLATO E TETTOIA - Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, per pergolato (come tale non soggetto a permesso di costruire) si intende una struttura leggera aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno. La tettoia invece può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile, comportando la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento (v. C. Cass. pen. 23/05/2018, n. 23183).
COPERTURA DEL PERGOLATO CON PANNELLI FOTOVOLTAICI - In proposito il TAR Lombardia, con la sentenza 07/01/2021, n. 29, ha precisato che l’installazione di pannelli fotovoltaici su un pergolato non incide necessariamente sulle sue caratteristiche peculiari e che pertanto non ne snatura la qualificazione ai fini urbanistici.
Secondo il TAR infatti:
- il concetto di struttura leggera non corrisponde a quello di struttura poco robusta o precaria;
- il fatto che la copertura non sia costituita da rampicanti, come nell’immagine tradizionale dei pergolati, ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità. La funzione del pergolato è infatti quella di sostegno e la copertura non è un elemento necessario, ma un complemento ammissibile alla duplice condizione di essere solo appoggiato (e quindi facilmente amovibile) e di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell’acqua. Una volta rispettate queste condizioni, se la disciplina urbanistica non contiene restrizioni ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli fotovoltaici.
L’orientamento espresso nella sentenza è in linea con quanto già affermato dal Consiglio di Stato secondo il quale la nozione di pergolato non muta se alle piante si sostituiscono i pannelli fotovoltaici, sicché gli stessi devono essere collocati in modo tale da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell’acqua e non devono caratterizzarsi come copertura stabile e continua degli spazi sottostanti.
CONCLUSIONI - Nella fattispecie i giudici hanno respinto il ricorso in quanto la copertura doveva essere realizzata mantenendo tra un pannello fotovoltaico e l’altro una distanza minima di 5 cm e la leggerezza della struttura era assicurata dalla tipologia del materiale (legno), dalla permeabilità della copertura, e dall’apertura su tre lati.
Sul tema si veda anche la Nota: Il pergolato a supporto di pannelli fotovoltaici non necessita del permesso di costruire.