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02/02/2021

Sanzioni alternative alla demolizione: legittimità e modalità di calcolo

Il Consiglio di Stato specifica che anche le sanzioni edilizie alternative alla demolizione non risentono del tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e che vanno calcolate con riferimento al momento dell’irrogazione delle stesse.

Nel caso di specie i ricorrenti chiedevano l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune aveva irrogato la sanzione per la realizzazione di opere (avvenuta nel 1982) in parziale difformità dal permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di un immobile ad uso abitativo con locale garage al piano terra. I ricorrenti adducevano, tra l’altro, la circostanza relativa al lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’edificio e l’erronea quantificazione della sanzione in quanto rapportata al momento della sua irrogazione invece che della consumazione dell’abuso.

IRRILEVANZA DEL DECORSO DEL TEMPO - Secondo il Consiglio di Stato 11/01/2021, n. 347, invece, le sanzioni edilizie non risentono del tempo trascorso dalla commissione dell’abuso. L’ordinanza di demolizione non deve infatti essere accompagnata dalla motivazione circa l’interesse pubblico, in quanto il lasso di tempo intercorso fra il momento della realizzazione dell’abuso e l’adozione dell’ordine di demolizione non è idoneo ad ingenerare un legittimo affidamento in capo al privato interessato, né impone all’Amministrazione uno specifico onere di motivazione; ciò in quanto il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento, anche perché non ci si può fondatamente dolere del ritardo con cui l’Amministrazione ripristina la legalità (cfr. C. Stato Ad. Plen. 17/10/2017, n. 9).

La medesima irrilevanza del decorso del tempo dalla perpetrazione dell’abuso deve logicamente affermarsi anche quando ad essere irrogate sono le sanzioni edilizie sostitutive di quelle demolitorie. Ed infatti le disposizioni dell’art. 34, D.P.R. 380/2001 vanno intese nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria (c.d. fiscalizzazione dell’abuso) posta da tale normativa deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione, rimanendo ferma la legittimità del provvedimento di demolizione (vedi anche la recente C. Stato 02/12/2020, n. 7637). Pertanto la sanzione svolge - nel solo caso di inattuabilità materiale dell’ordine demolitorio - una funzione sostitutiva che impedisce possa assumere rilievo la risalenza dell’abuso, altrimenti irrilevante ove si fosse dato corso al potere repressivo-demolitorio.

NATURA PERMANENTE DELL’ILLECITO EDILIZIO E CALCOLO DELLE SANZIONI - Secondo il Consiglio di Stato inoltre le sanzioni edilizie hanno, in linea di principio, una finalità ripristinatoria e non afflittiva e pertanto alle stesse non si attaglia il divieto di retroattività. Ed infatti l’abuso edilizio, avendo natura di illecito permanente, si pone in perdurante contrasto con le norme amministrative sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi e, pertanto, da un lato, l’illecito sussiste anche quando il potere repressivo si fonda su una legge entrata in vigore successivamente al momento in cui l'abuso è posto in essere e, dall'altro, in sede di repressione dell'abuso medesimo, è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’amministrazione provvede ad irrogare la sanzione stessa. In forza della natura permanente dell'illecito edilizio, infatti, colui che ha realizzato l’abuso mantiene inalterato nel tempo l'obbligo di eliminare l'opera abusiva e anche il potere di repressione può essere esercitato retroattivamente, cioè anche per fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della norma che disciplina tale potere.

Deve infine ritenersi corretta l’applicazione, in ossequio al rinvio materiale di cui è fatto oggetto la normativa sull’equo canone ad opera dell’art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2001 (secondo il quale il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla L. 27/07/1978, n. 392 per le opere ad uso residenziale), dei criteri di attualizzazione contemplati dalla stessa normativa.

Dalla redazione