Comma abrogato dall’art. 4, comma 25, della L.R. 28/12/2023, n. 16, così recitava:

“16. Le risorse di cui al comma 15 sono trasferite ai Comuni costieri in proporzione alla lunghezza della linea di costa risultante dal censimento litoranee dell'Istat e fino all'importo massimo di 20.000 euro. Le somme eccedenti l'importo di 20.000 euro sono ripartite con le medesime modalità tra i Comuni fino alla concorrenza del medesimo importo.”

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