Ribasso su importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera | Bollettino di Legislazione Tecnica
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18/02/2025

Ribasso su importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera

L'ANAC ha ribadito che i costi della manodopera, anche se indicati separatamente, rientrano nell’importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso.

RIBASSO COSTI MANODOPERA - Nel caso di specie, l'istante aveva contestato il criterio utilizzato dalla stazione appaltante ai fini del calcolo dell'offerta economica, poiché aveva applicato il ribasso sull’intero importo a base di gara, comprensivo del costo della manodopera, anziché sui soli costi di gestione dell’appalto.

Considerazioni ANAC
Con la Delibera del 05/02/2025, n. 36, l'ANAC ha svolto le seguenti considerazioni:
- la questione poteva essere agevolmente risolta sulla base della lex specialis di gara, nonché richiamando il bando-tipo n. 1/2023 e i precedenti dell’ANAC in materia di applicabilità del ribasso sull’importo a base di gara;
- in particolare, il disciplinare di gara prevedeva molto chiaramente (ribadendolo in più parti) che il ribasso offerto dagli operatori andava applicato all’importo totale a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera;
- la posizione dell’ANAC (condivisa dalla giurisprudenza prevalente) è nel senso che i costi della manodopera, seppur quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrano nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso percentuale offerto dai concorrenti per definire l’importo contrattuale (si veda Ribasso su costi manodopera e verifica dell'anomalia);
- l'ANAC, partendo dall’analisi dell'art. 41, comma 14, del D. Leg.vo 36/2023, dell'art. 108, comma 9, del D. Leg.vo 36/2023 e dell'art. 110, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 e dell’interpretazione fornita nel bando-tipo n. 1/2023 (e sua relazione illustrativa) ha formulato una lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, rilevando che l’art. 41, comma 14, del D. Leg.vo 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l’obbligo della stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera, i quali, tuttavia, continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale (si veda anche Indicazioni ANAC su costi della manodopera e importo assoggettato al ribasso).

Dalla redazione