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Deliberaz. G.P. Bolzano 03/11/2020, n. 857

Criteri per la determinazione dei canoni idrici per l'utilizzo di acque pubbliche.
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Testo del documento

La legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, e successive modifiche, prevede, in recepimento della direttiva 2000/60/CE, disposizioni in materia di canoni idrici per l'utilizzo di acque pubbliche in base al principio "chi inquina paga" e al principio di precauzione.

Ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge provinciale, la Giunta provinciale stabilisce l'ammontare dei canoni idrici, i criteri di calcolo ed eventuali esenzioni, in conformità alle finalità e agli scopi indicati nella legge.

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Allegato A - Criteri per la determinazione dei canoni idrici per l'utilizzo di acque pubbliche

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri, improntati sul principio "chi inquina paga", disciplinano il calcolo dei canoni idrici, le modalità di pagamento, nonché le regole per poter usufruire di riduzioni ed esenzioni dal canone, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, e successive modifiche, di seguito denominata "legge".

2. Presupposto per l'applicazione e il pagamento del canone idrico è il rilascio o la precedente titolarità di una concessione specifica per ciascun utilizzo nei settori descritti all'articolo 10 della legge.

3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge i canoni vanno corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 

Art. 2 - Importo una tantum per la realizzazione di un nuovo punto di prelievo

1. Al rilascio della concessione per la realizzazione di un nuovo punto di prelievo il concessionario deve corrispondere, indipendentemente dall'utilizzo idrico, il seguente importo una tantum:

a) per prelievi massimi inferiori a 10 l/s: 250 euro;

b) per prelievi massimi uguali o maggiori a 10 l/s e inferiori a 30 l/s: 500 euro;

c) per prelievi massimi uguali o maggiori a 30 l/s: 1.000 euro.

2. L'importo deve essere versato al rilascio della concessione.

3. L'importo deve essere versato anche per punti di prelievo esistenti, che siano stati realizzati senza essere in possesso del relativo titolo legittimo.

4. In caso di successivo innalzamento della portata derivabile non è dovuto alcun canone aggiuntivo ai sensi del presente articolo.

 

Art. 3 - Canoni annui

1. I titolari di concessioni esistenti o in fase di rinnovo sono tenuti a corrispondere un canone annuo.

2. Il canone annuo è determinato in base alla quantità d'acqua annua concessa, calcolata moltiplicando la portata media concessa per il periodo di derivazione autorizzato. Nel settore agricoltura, per gli impianti per i quali è previsto l'obbligo di misurazione dei prelievi ai sensi della Delib.G.P. n. 1401 del 18 dicembre 2018, il canone annuo è invece calcolato in base alla quantità d'acqua annua misurata nell'anno precedente. Il contatore utilizzato a tale scopo deve essere contrassegnato con il marchio "CE" o essere conforme alla normativa metrologica vigente. Inoltre, deve essere installato a regola d'arte e rilevare l'intero volume d'acqua derivato. I dati e la documentazione relativi al contatore devono essere comunicati entro i termini indicati dall'Ufficio competente sulle sue pagine web. La rispondenza ai requisiti tecnici per una misurazione completa e a regola d'arte deve essere certificata da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata.

3. Per il settore forza motrice il canone annuo è calcolato in base alla potenza nominale media annua concessa.

4. Il canone annuo è dovuto per intero, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione.

5. Un canone annuo minimo è stabilito per ogni impianto e per ogni utilizzo idrico per il quale è previsto un titolo legittimo, se non diversamente specificato nei successivi articoli.

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