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Deliberaz. G.P. Bolzano 18/12/2018, n. 1401

Disposizioni in merito alle modalità di quantificazione dei volumi idrici a scopo irriguo.
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Testo del documento

Con propria delibera n. 1503 del 27 dicembre 2016 sono state approvate le "Disposizioni in merito alle modalità di quantificazione dei volumi idrici a scopo irriguo" che recepiscono le Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali in data 31 luglio 2015.

Si rende ora necessario modificare e integrare le predette disposizioni.

In particolare, si rende necessario modificare in alcuni punti i contenuti della deliberazione semplificando e rendendo meno onerosa l'applicazione delle norme previste, adeguandole alle realtà applicative e minimizzando i costi derivanti.

Allo stesso tempo si rende necessario salvaguardare la finalità di avere un adeguato livello di informazione in merito ai volumi idrici derivati ed utilizzati ai fini irrigui, adeguando inoltre la terminologia

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Allegato - Disposizioni in merito alle modalità di quantificazione dei volumi idrici a scopo irriguo


Art. 1 - Oggetto e finalità

1. In coerenza con i criteri indicati dalle linee guida statali per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 31 luglio 2015, di seguito denominate Linee guida ministeriali, le presenti disposizioni perseguono, ai fini dell'uso irriguo delle risorse nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, sia per l'irrigazione collettiva che per l'auto-approvvigionamento, le seguenti finalità:

a) definire gli obblighi e le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti stabilendo prescrizioni tecniche per l'installazione e la regolare manutenzione degli strumenti di misurazione;

b) definire gli obblighi e le modalità di quantificazione dei prelievi, degli utilizzi e delle restituzioni sulla base delle apposite modalità di stima individuate dal Tavolo permanente previsto all'articolo 5 delle linee guida ministeriali, come riportati nel documento tecnico "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)", approvato in Conferenza Stato Regioni in data 3 agosto 2016;

c) definire gli obblighi e le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), di cui al comma 2, ai fini del monitoraggio, nonché le modalità di gestione dei relativi flussi informativi, in conformità anche a quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

d) definire gli obblighi e le modalità di aggiornamento periodico dei dati nella banca dati di riferimento (SIGRIAN), di cui al comma 2, al fine di monitorare nel tempo l'uso dell'acqua a scopo irriguo.

2. La banca dati nazionale di riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui è il SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura). L'Ente di riferimento per la gestione del SIGRIAN è il CREA-PB (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria- Centro Politiche e Bioeconomia).

3. Per l'irrigazione collettiva gli obblighi relativi alla quantificazione dei volumi irrigui (misurazione o stima) sono in capo agli Enti irrigui, con il coordinamento di ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari) ovvero della "Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario", ognuna per i propri associati. Per l'auto-approvvigionamento è la Provincia a provvedere al coordinamento delle misurazioni e delle stime dei volumi irrigui, nonché alla trasmissione dei dati al SIGRIAN.


Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui al punto 2 dell'Allegato alle Linee guida ministeriali, in particolare:

- Per prelievi si intendono i volumi prelevati a fini irrigui sulla base dei parametri definiti nella concessione.

- Per utilizzi si intendono i volumi utilizzati a fini irrigui sulla base dei parametri definiti nella concessione.

- Per restituzione al reticolo idrografico superficiale (di seguito denominata restituzione) si intende sia il punto finale di restituzione in cui l'acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al reticolo superficiale, sia il volume idrico restituito.

- Per rilasci alla circolazione idrica sotterranea (di seguito denominati rilasci) si intendono i volumi irrigui che filtrano nel sottosuolo sia per infiltrazione dalla rete di canali non rivestiti, sia per percolazione di parte degli apporti irrigui applicati al campo.

- Per utenza finale si intende, per l'irrigazione collettiva, la testa del distretto irriguo e, per l'auto-approvvigionamento, il singolo utente o gruppo di utenti, come indicato nella concessione idrica.

- Per corpi idrici in condizioni di deficit idrico si intendono i corpi idrici superficiali situati nelle aree a deficit idrico elevato di cui al comma 2 dell'articolo 40 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano (di seguito denominato PGUAP).

- Per concessione si intende l'atto rilasciato ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), e della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7.

- Per derivazione si intende il punto di prelievo da un corso d'acqua superficiale o dalla falda sotterranea; ogni concessione si riferisce implicitamente o esplicitamente a uno o più punti di derivazione.

- Per portata media o volume medio si intende il relativo valore medio annuo riportato nell'atto di concessione.

- Per portata massima o volume massimo di derivazione si intende la quantità massima di acqua prelevabile indicata nella concessione.

- Per stagione irrigua si intende il periodo di impiego della derivazione indicato nella concessione; in mancanza di tale indicazione si considera quale stagione irrigua il periodo dal 1° marzo al 31 ottobre.

- Per Enti irrigui si intendono i soggetti giuridici riconosciuti che erogano, per proprio statuto, a una pluralità di utenti e aziende, servizi per l'irrigazione collettiva.

- Per prelievi idrici in autoapprovvigionamento si intendono tutti quelli effettuati da soggetti diversi da quelli indicati al punto precedente.

- Per punto di consegna si intende il punto in cui avviene la fornitura irrigua all'utente o al distretto irriguo.


Art. 3 - Obblighi di quantificazione di prelievi, utilizzi e restituzioni irrigui

1. Per l'irrigazione collettiva sono soggetti all'obbligo di installazione di idonei strumenti di misurazione, ed eventualmente di registrazione, i prelievi di portata pari o superiore a 100 l/s medi, se da acque superficiali, e di portata pari o superiore a 100 l/s massimi, se da acque sotterranee, nonché le restituzioni superiori a 100 l/s medi.

2. In caso di irrigazione collettiva, è fatto obbligo di misurazione dei volumi utilizzati alla testa del distretto irriguo o, nel caso di distribuzione mediante reti in pressione e prelievi da corpi idrici in condizioni di deficit idrico, all'utenza, ricavando per aggregazione la misura del volume alla testa del distretto; sono fatte salve le esclusioni di cui al comma 8. Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati i distretti connessi esclusivamente con prelievi di portata inferiore a 50 l/s medi.

3. Nel caso di Enti irrigui con superficie irrigua inferiore a 100 ettari, per la determinazione del volume prelevato/utilizzato si applicano le procedure di stima previste per l'autoapprovvigionamento. Tali Enti sono equiparati all'auto-approvvigionamento anche ai fini

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