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Deliberaz. G.P. Bolzano 13/12/2022, n. 938

Criteri per la determinazione dei canoni idrici per l'utilizzo di acque pubbliche.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 29/12/2023, n. 1168
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Testo del documento

La legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, stabilisce le disposizioni nell'ambito dei canoni idrici per l'utilizzazione delle acque pubbliche in recepimento della direttiva 2000/60/CE. All'articolo 11 si prevede che la Giunta provinciale stabilisce l'ammontare dei canoni idrici, i criteri di calcolo ed eventuali esenzioni per gli utilizzi.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 857 del 3 novembre 2020, modificata con deliberazioni n. 103 del 9 febbraio 2021, n. 837 del 5 ottobre 2021 e n. 442 del 21 giugno 2022, sono stati approvati i criteri per la determinazione dei canoni idrici per l'utilizzo di acque pubbliche.

Con l'ordine del giorno n. 32 ai disegni di legge provinciale n. 100/21, n. 101/21 e n. 102/21 del 16 dicembre 2021 la Giunta provinciale è stata chiesta dal Consiglio di creare tutti i presupposti giuridici per esentare completamente l'agricoltura di montagna al di sopra dei 1.000 metri di altitudine dai canoni per l'utilizzo dell'acqua a fini irrigui e di tener conto delle relative minori entrate nel bilancio. Un altro aspetto ivi menzionato - l'esenzione dai canoni per i canali irrigui - è stato introdotto, con

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Allegato A - Criteri per la determinazione dei canoni idrici per l'utilizzo di acque pubbliche

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri, improntati sul principio "chi inquina paga", disciplinano il calcolo dei canoni idrici, le modalità di pagamento, nonché le regole per poter usufruire di riduzioni ed esenzioni dal canone, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, e successive modifiche, di seguito denominata "legge".

2. Presupposto per l'applicazione e il pagamento del canone idrico è il rilascio o la precedente titolarità di una concessione specifica per ciascun utilizzo nei settori descritti all'articolo 10 della legge.

 

Art. 2 - Importo una tantum per la realizzazione di un nuovo punto di prelievo

1. Al rilascio della concessione per la realizzazione di un nuovo punto di prelievo il concessionario deve corrispondere, indipendentemente dall'utilizzo idrico, il seguente importo una tantum:

a) per prelievi massimi inferiori a 10 l/s: 250 euro;

b) per prelievi massimi uguali o maggiori a 10 l/s e inferiori a 30 l/s: 500 euro;

c) per prelievi massimi uguali o maggiori a 30 l/s: 1.000 euro.

2. L'importo deve essere versato al rilascio della concessione.

3. L'importo deve essere versato anche per punti di prelievo esistenti, che siano stati realizzati senza essere in possesso del relativo titolo legittimo.

4. In caso di successivo innalzamento della portata derivabile non è dovuto alcun canone aggiuntivo ai sensi del presente articolo.

 

Art. 3 - Canoni annui

1. I titolari di concessioni esistenti o in fase di rinnovo sono tenuti a corrispondere un canone annuo.

2. ll canone annuo è determinato in base alla quantità d'acqua annua concessa, calcolata moltiplicando la portata media concessa per il periodo di derivazione autorizzato. Nel settore agricoltura, per gli impianti per i quali è previsto l'obbligo di misurazione dei prelievi ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1401 del 18 dicembre 2018, il canone annuo è invece calcolato in base alla quantità d'acqua annua misurata nell'anno precedente. Il contatore utilizzato a tale scopo deve essere contrassegnato con il marchio "CE" o essere conforme alla normativa metrologica vigente. Inoltre, deve essere installato a regola d'arte e rilevare l'intero volume d'acqua derivato. I dati e la documentazione relativi al contatore devono essere comunicati entro i termini indicati dall'Ufficio competente sulle sue pagine web. La rispondenza ai requisiti tecnici per una misurazione completa e a regola d'arte deve essere certificata da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata. Il canone annuo per gli impianti per i quali è previsto l'obbligo di misurazione dei prelievi è calcolato in base ai dati regolarmente comunicati all'autorità competente

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