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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Bonus facciate:applicabile anche agli immobili patrimonio delle imprese
Con la risposta all'interpello n. 517 del 02/11/2020, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il Bonus facciate deve ritenersi applicabile agli immobili esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali e gli immobili patrimonio, di cui all'articolo 90 del D. P.R. 22/12/1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l'impresa. Ciò in quanto, l'agevolazione è volta ad incentivare gli interventi edilizi finalizzati genericamente a migliorare il decoro urbano.
In proposito, la Circ. Ag. Entrate 14/02/2020, n. 2/E ha spiegato che:
- sotto il profilo soggettivo, sono ammessi a fruire della detrazione anche i soggetti che conseguono reddito d'impresa,
- relativamente al profilo oggettivo e quindi alla tipologia di immobili che possono essere oggetto di lavori agevolabili, la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
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Si ricorda che l’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha introdotto, con i commi da 219 a 223, un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’imposta lorda il 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A o B, ai sensi del D.M. 1444/1968 (c.d. “Bonus facciate”).