La Sent. Corte Cost. 10/05/2022, n. 117 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui introduce l’art. 1-bis 1.8, commi 3 e 4 e, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della L. 11/03/1953, n. 87, nella parte in cui introduce l’art. 1-bis 1.8, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

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