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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Rating di legalità: pubblicato il nuovo regolamento in vigore dal 20/10/2020
La Delib. Aut. Garante Conc. Merc. 28/07/2020, n. 28361, in vigore dal 20/10/2020, approva il Regolamento attuativo in materia di rating di legalità e sostituisce il precedente regolamento approvato con la Delib. Aut. Garante Conc. Merc. 15/05/2018, n. 27165.
In particolare, il Regolamento individua i requisiti per l'attribuzione del rating di legalità ed i criteri per la valutazione ed il possesso dei requisiti; disciplina inoltre il procedimento per l'attribuzione del rating di legalità, nonché durata, modifica, rinnovo, annullamento, sospensione e revoca dello stesso.
La delibera è stata emessa in attuazione dell’art. 5-ter del D.L. 1/2012 (convertito in legge dalla L. 27/2012), il quale, al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, prevede l’elaborazione e l'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di 2 milioni di euro, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'AGCM.
Del rating attribuito si deve tenere conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.
Si ricorda che:
- l'art. 93, comma 7, del D. Leg.vo 50/2016, con riferimento alle garanzie per la partecipazione alle procedure, prevede che nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa;
- ai sensi dell'art. 95, comma 13, del D. Leg.vo 50/2016, con riferimento ai criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell’offerente (in proposito, si vedano anche le Linee guida n. 2 dell’ANAC, di cui alla Delib. ANAC 02/05/2018, n. 424, nonché la Sent. C. Stato 10/10/2019, n. 6907).