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Flash news del
18/03/2024

Licenza di agibilità semplificata per gli spettacoli con massimo 2.000 partecipanti

Il D.L. 215/2023 (c.d. "Milleproroghe", convertito in legge dalla L. 18/2024) ha prorogato al 31/12/2024 le misure che snelliscono l’iter autorizzativo degli spettacoli di competenza della Commissione di vigilanza comunale, inizialmente introdotte per la pandemia.

Per l’apertura di teatri, cinema o locali di pubblico spettacolo in genere, e comunque per lo svolgimento in luogo pubblico, aperto o esposto, di pubblici spettacoli o trattenimenti anche temporanei, gli artt. 68-69 del R.D. 773/1931 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, cosiddetto “TULPS”) prevedono il rilascio di un’apposita licenza da parte della locale autorità di pubblica sicurezza (cosiddetta “licenza di agibilità”).
Detta licenza è da rilasciarsi - ai sensi del successivo art. 80 del R.D. 773/1931 - a seguito delle verifiche svolte da una Commissione di vigilanza circa la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. All’esito delle suddette verifiche, la Commissione di vigilanza rilascerà apposito “parere” (cosiddetto “parere di agibilità”), che costituisce, come accennato, presupposto indispensabile per la licenza.
Si rinvia per approfondimenti a La licenza di agibilità per i pubblici spettacoli ed i trattenimenti

L’AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA - L’art. 38-bis del D.L. 76/2020 (convertito in legge dalla L. 11/09/2020, n. 120), ha disposto che - fatta eccezione per i casi di cui agli artt. 142 e 143 del R.D. 645/1940 (controlli delle Commissioni provinciali e del Prefetto) - per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1 del giorno successivo (orari così modificati dall'art. 7 del D.L. 198/2022, comma 7-sexies - prima era tra le 8 e le 23), destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, (numero così aumentato dall'art. 7 del D.L. 215/2023, comma 5 - prima era previsto 1.000 partecipanti),  in via sperimentale fino al 31/12/2024 (termine così prorogato dall'art. 7 del D.L. 215/2023, comma 5, prima era prevista la scadenza al 31/12/2023) è possibile la presentazione da parte dell'interessato al SUAP della SCIA indicante il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario dello spettacolo.

La SCIA deve essere corredata dalle previste dichiarazioni nonché da una relazione tecnica di un professionista abilitato attestante la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche.

Come previsto dall’art. 19 della L. 241/1990, l’attività oggetto della SCIA può iniziare dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

Dalla redazione