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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 23/01/1993, n. 16
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Con le modifiche introdotte da:
- Errata Corrige in G.U. 27/01/1993, n. 21
- L. 24/03/1993, n. 75 (legge di conversione)
- D.L. 30/08/1993, n. 331 (L. 29/10/1993, n. 427)
- D.L. 09/10/1993, n. 405 (L. 10/11/1993, n. 457)
- D.L. 29/04/1994, n. 260 (L. 27/06/1994, n. 413)
- D.L. 23/05/1994, n. 307 (L. 22/07/1994, n. 457)
- D.L. 31/05/1994, n. 330 (L. 27/07/1994, n. 473)
- D.L. 23/02/1995, n. 41 (L. 22/03/1995, n. 85)
- D.L. 28/06/1995, n. 250 (L. 08/08/1995, n. 349)
- L. 28/12/1995, n. 549
- D.L. 31/12/1996, n. 669 (L. 28/02/1997, n. 30)
- D. Leg.vo 09/07/1997, n. 241
- D. Leg.vo 21/11/1997, n. 461
- D. Leg.vo 28/12/1998, n. 490
- D.P.R. 07/01/1999, n. 10
- L. 18/02/1999, n. 28
- L. 21/11/2000, n. 342
- Sentenza C. Cost. 24/11/2003, n. 345
- D.P.R. 13/09/2005, n. 296
- D. Leg.vo 11/02/2010, n. 18
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D. Leg.vo 17/12/2014, n. 198
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Art. 1.1. N1 2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118R, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del de |
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Art. 2N71. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400R, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1 gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all' articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1 gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la d |
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Art. 3.1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413R, come modificata dal presente decreto, possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni. 2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 51, comma 6, primo periodo; 55, commi da 1 a 5 e 9; 56, commi da 1 a 4; 63, comma 5, della citata legge n. 413 del 1991, devono essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data del 20 giugno 1993 e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1 luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. Continuano ad applicarsi fino al 20 giugno 1993 gli articoli 34, commi 5 e 6; 36, comma 3; 39, comma 5; 48, comma 1; 55, comma 8, della medesima legge n. 413 del 1991R. Il ter |
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Art. 3-bis.1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643R, e successive modificazioni, all'articolo 26 del decreto- legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, |
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Art. 3-ter.1. La dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 49, 50 |
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Art. 3-quinquies.1. Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, penden |
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Art. 3-sexies.1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è aggiunto, in fine, il |
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Art. 4.1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 R, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo le parole: ", e successive modificazioni." il seguente periodo: "Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate."; b) nell'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601."; b-bis) nell'articolo 29, comma 1, le parole: "10 settembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1993", e le parole: "di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985 " sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 1991"; c) nell'articolo 34: 1) al comma 1, le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4," sono sostituite dalle parole: "anteriormente al 1 ottobre 1991"; 2) il comma 4 è soppresso; d) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" sino alle parole: "e successive modificazioni", sono sostituite dalle parole: "fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonché per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 20 e) nell'articolo 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Per i soggetti ai quali s |
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Art. 5.1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600R, notificati dopo il 30 settembre 1991 e sino al 20 giugno 1993, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 R, come modificata dal presente decreto; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50,l'accertamento opera per la differenza al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 37,comma 1, e all'articolo 50, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991. 2. Al fine dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi. 2-bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-le |
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Art. 6. |
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Art. 7. |
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Art. 8.1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. 2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è sta |
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Art. 91. Nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 R, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1 maggio e il 10 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente."; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta.". 2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 R, e successive modificazioni, è sostiutito dal seguente: "3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti nell'articolo 3, primo comma, numeri 3) e 6), ed almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);". 3. Al pagamento delle imposte sui re |
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Art. 10.1. Le richieste presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze; con le operazioni di riscontro, è effettuato il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta. |
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Art. 11.1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni, non possono computare tale importo in detrazione negli anni successivi. La disposizione si applica anche alle eccedenze di credito non compensate, determinate in sede di dichiarazione annuale e trasferite dalle singole società controllate agli enti e società controllanti che si sono avvalsi per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633R. 2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 si applicano all'estinzione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché a |
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Art. 12.1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602R, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva. 2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602R, anche il diritto di notifica, in favore del concessi |
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Art. 13.1. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione |
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Art. 14.1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto. 2. Per lo stesso anno 1992 ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione spetta, a titolo di contributo in conto esercizio e nei limiti delle residue disponibilità di bilancio esistenti al 31 dicembre 1992 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministe |
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Art. 14-bis.1. Il versamento da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle imposte dirette iscritte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presi |
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Art. 15.1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore delle Ferrovie dello Stato SpA, disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dall'ente "Ferrovie dello Stato e dalle Ferrovie dello Stato SpA. Le schede suddette dev |
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Art. 16.1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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