D. P.R. 26/10/1972, n. 643 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.R. 26/10/1972, n. 643

Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
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[Premessa]


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Art. 1. - Ambito di applicazione

1. L'incremento di valore degli immobili siti nel territorio dello Stato è soggetto ad imposta

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Art. 2 Applicazione dell'imposta.

L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.

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Art. 3. - Applicazione dell'imposta per decorso del decennio

1. Per gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi

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Art. 4. - Soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o pe

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Art. 5. - Obblighi dei notai e degli altri pubblici ufficiali

1. I notai e gli altri pubblici ufficiali sono obbligati, secondo le norme e ne medesimi casi previst

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Art. 6. - Imponibile

1. L'incremento di valore è costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 ed il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo art. 11, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto ovvero della precedente tassazione.

2. Per la determinazione della differenza si assumono, per gli immobili di cui all'art. 2, quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione e quale valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto ovvero quello venale al momento dell'acquisto stesso se il valore dell'immobile agli effetti dell'imposta di registro o di successione è stato determinato ai sensi delle leggi 20.10.1954, n. 1044, e 27.5.1959, n. 355. Per i trasfer

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Art. 7. - Usufrutto

1. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di usufrutto e nel trasferimento della nuda proprietà l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinato agli effetti dell

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Art. 8. - Enfiteusi

1. La costituzione dell'enfiteusi ed il trasferimento del diritto dell'enfiteuta sono equiparati, agl

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Art. 9. - Superficie

1. nella costituzione o nel trasferimento del diritto di superficie l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota d

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Art. 10. - Incrementi naturali

1. Non sono soggetti all'imposta gli incrementi di valore dei terreni agricoli dovuti alla presenza d

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Art. 11. - Maggiorazione del valore iniziale

1. Ai fini del calcolo dell'incremento imponibile il valore iniziale del bene è maggiorato del

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Art. 12. - Spese di acquisto

1. Sono spese di acquisto quelle notarili e quelle per tributi pagati in relazione all'acquisto del bene.

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Art. 13. - Spese di costruzione ed incrementative

1. Si considerano spese di costruzione e incrementative quelle specificamente relative ad opere e utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale, comprese le spese effettuate per liberare l'immobile da servit

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Art. 14.

N1

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Art. 15. - Aliquote

1. L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'art. 6 e quelle di alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione moltiplicate pe

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Art. 16. - Determinazione delle aliquote

1. La misura delle aliquote di cui al precedente articolo è stabilita dal Comune con deliberazione adottata dal consiglio con riguardo, da una parte, alle esigenze finanziarie anche in riferimento alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato ed alle ulteri

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Art. 17. - Ufficio competente all'accertamento e alla riscossione

1. All'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta provvedono gli uffici dell'Amministrazio

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Art. 18. - Dichiarazione

1. I cedenti, i donatari, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denuncie agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'Amministrazione contenente i seguenti elementi:

a) il valore iniziale del bene ai sensi del precedente art. 6;

b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia in riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle are

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Art. 19. - Accertamento e riscossione dell'imposta

1. In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate l'ufficio liquida e riscuote l'imp

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Art. 20. - Rettifica delle dichiarazioni

1. L'ufficio quando non ritenga di accettare la dichiarazione del contribuente sugli elementi che concorrono alla determinazione dell'incremento imponibile notifica avviso di accertamento:

a) dei valori attribuiti al bene;

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Art. 21. - Imposta complementare

1. Quando per la determinazione dei valori ovvero per l'accertamento della congruità delle spese pende procedimento contenzioso, la riscossione dell'impost

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Art. 22. - Partecipazione del Comune all'accertamento

1. L'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'art. 18, primo e terzo comma, "relative ad immobili alienati a titolo oneroso od acquistati a titolo gratuito da persone fisiche", deve trasmettere ai Comuni nei cui territori sono situati i beni le copie delle dichiarazioni stesse.

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Art. 23. - Sanzioni

1. Per l'omessa o tardiva dichiarazione prevista dal primo o dal sesto comma dell'art. 18 è dovuta una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

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Art. 24. - Soprattassa per infedele dichiarazione

1. Quando l'incremento di valore definito supera di oltre un quarto l'incremento risultante dalla dichiarazione del contribuente, &egrav

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Art. 25 Esenzioni e riduzioni.

Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 2 gli incrementi di valore:

a) degli immobili acquistati a titolo gratuito anche per causa di morte, dallo stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;

b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a);

c) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità.

L'esenzione é revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrato entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro;

d) dei fondi rustici, comprese le costruzioni rurali di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, trasferiti per causa di morte o per atto tra vivi nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice.

É diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavor

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Art. 26. - Solidarietà

1. Le obbligazioni previste dal presente decreto sono solidali tra gli alienanti ovvero tra i benefic

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Art. 27. - Intrasferibilità dell'imposta

1. É nullo qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta prevista dal pre

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Art. 28. - Privilegi

1. Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente decreto e delle relative so

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Art. 29. - Devoluzione e rimborso dell'imposta

1. Le somme riscosse per imposta, interessi e soprattasse sono attribuite al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile.

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Art. 30. - Delegazioni

1. I Comuni possono rilasciare a carico della tesoreria comunale delegazioni di pagamento sull'impost

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Art 31. - Disposizioni varie

1. Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta e delle soprattasse e pene pecuniarie, per gli interessi, per le dilazioni di pagamento, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro

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Art. 32. - Norme transitorie e finali

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i contributi di miglioria previsti dalle norme vigenti, nonché l'imposta sugli incrementi di valore delle aree f

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Art. 33. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

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