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01/10/2020

Bonus facciate: l'edificio deve essere visibile dalla strada o dal suolo pubblico

Con riferimento al Bonus facciate, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il requisito della visibilità dell'edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con riferimento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell'immobile.

È stato chiesto all'Agenzia delle entrate se il bonus facciate è fruibile solamente nel caso in cui si effettuino dei lavori su facciate perimetrali che siano visibili dalla strada, con esclusione quindi delle facciate perimetrali esterne di abitazioni senza l'affaccio sulla strada, oppure se per ogni singolo edificio, considerato in maniera isolata, bisogna differenziare le pareti esterne da quelle interne e usufruire del bonus solo per quelle esterne.

In proposito, la Circ. Ag. Entrate 14/02/2020, n. 2/E ha chiarito che la detrazione spetta, tra l'altro, a condizione che gli interventi siano realizzati sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)".
La detrazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, infatti, considerarsi escluse, stante il testo normativo riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Pertanto, l'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 418 del 29/09/2020, ha specificato che il requisito della visibilità dell'edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell'immobile.

Nella fatticpecie concreta - considerato che l'immobile interessato dagli interventi si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico - l'intervento sull'involucro esterno non rientra tra quelli agevolabili.  

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Si ricorda che l’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha introdotto, con i commi da 219 a 223, un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’imposta lorda il 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A o B, ai sensi del D.M. 1444/1968 (c.d. “Bonus facciate”).

I chiarimenti in ordine alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti con la Circ. Ag. Entrate 14/02/2020, n. 2/E.

Dalla redazione