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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Modifiche opere interne, tolleranze costruttive e ordine di demolizione
FATTISPECIE - Nel caso di specie i ricorrenti avevano impugnato il provvedimento con il quale il Comune contestava:
i) la realizzazione ex novo del locale cantina,
ii) la diversa distribuzione interna dell’appartamento e modifiche prospettiche con chiusura di due finestre;
iii) un aumento volumetrico dell’appartamento di mc 1,70 mediante avanzamento della cubatura del WC sul prospetto del palazzo.
Il Comune chiedeva la riforma della sentenza del TAR che aveva dato ragione ai ricorrenti, tranne che per la chiusura delle finestre (data la modifica dei prospetti), ritenendo peraltro non adeguatamente motivato e quindi illegittimo il diniego di sanatoria richiesto per tale intervento.
Il Consiglio di Stato con la sentenza del 03/09/2020, n. 5354 ha respinto il ricorso del Comune sulla base delle seguenti motivazioni.
OPERE INTERNE - Con riferimento alle opere interne è stata confermata l’illegittimità del provvedimento di demolizione in ordine alle opere interne, trattandosi di una tipologia di intervento che può essere assoggettata, in base alla disciplina di cui all’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001, alla sola sanzione pecuniaria. Ed infatti la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al regime della comunicazione di inizio lavori (originariamente ai sensi dell’art. 6, comma 2, ed ora dell’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001, che disciplina gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata). In tali ipotesi, pertanto, l’omessa comunicazione non può giustificare l'irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dell’opera senza il prescritto titolo abilitativo.
CANTINA - Secondo il Consiglio di Stato il Comune aveva mancato di verificare se il manufatto contestato potesse rientrare tra gli interventi pertinenziali di cui al punto e-6) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, i quali se contenuti nei limiti 20% del volume dell’edificio principale sono soggetti alla sola sanzione pecuniaria (prevista dall’art. 37 del D.P.R. 380/2001).
AUMENTO VOLUMETRICO E TOLLERANZE COSTRUTTIVE - Rispetto all’aumento volumetrico quantificato in mc 1,70 circa, i giudici hanno confermato la sentenza del TAR che aveva correttamente statuito che si trattasse di variante non essenziale al progetto originario, dal momento che l’art. 34, comma 2-ter, del D.P.R. 380/2001 (vigente ratione temporis) esclude che sia abbia parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali. Nel caso di specie pertanto non sussisteva, sotto tale profilo, il presupposto per procedere alla demolizione, data la misura minima di aumento rilevata dal Comune.
Al riguardo è opportuno precisare che l’art. 34, comma 2-ter, D.P.R. 380/2001 è stato abrogato dal D.L. 16/07/2020, n. 76, conv. dalla L. 120/2020 (c.d. Decreto semplificazioni) che ha inserito l’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001. Il nuovo articolo, rubricato “Tolleranze costruttive”, ha peraltro riprodotto la previsione contenuta nell’abrogato comma 2-ter dell’art. 34, secondo cui il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo (vedi Difformità costruttive e tolleranze di cantiere: nuova disciplina con esempi).
CHIUSURA FINESTRE - Infine, per quanto riguarda la chiusura delle finestre, il Consiglio di Stato ha ricordato che ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5 luglio 1975, tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso. Per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Nel caso di specie, posto che il tecnico incaricato dai ricorrenti aveva specificato che tale rapporto rispettava la proporzione 1/8, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR secondo la quale il Comune non aveva adeguatamente motivato il diniego di sanatoria, basato sul mancato rispetto del rapporto aeroilluminante.