Superbonus 110% e modalità di calcolo della detrazione | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : FL5939

Flash news del
07/09/2020

Superbonus 110% e modalità di calcolo della detrazione

Tra gli aspetti applicativi del Superbonus 110% da tenere a mente, vi sono quelli concernenti le regole per il calcolo del massimale in caso di più interventi agevolabili e/o in caso di condivisione della spesa tra più soggetti, nonché sul momento di sostenimento delle spese e sul trattamento dell’IVA.

CALCOLO DEL MASSIMALE - L’importo massimo della detrazione indicato dalla norma spettante si riferisce:
- ai singoli interventi agevolabili;
- all’ edificio unifamiliare o alla unità immobiliare funzionalmente indipendente oggetto di intervento.
Pertanto:
- nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili (anche in caso di compresenza di interventi “trainanti” e “trainati”), il limite massimo sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati;
- il limite massimo va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.
Invece, nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio - per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto - l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio, mentre il limite riferito alle singole unità che lo compongono potrà essere anche maggiore in virtù del criterio di ripartizione per millesimi o altro criterio ammissibile ai sensi dell’art. 1123 del Codice civile.
Si rinvia per dettagli alla Circolare 08/08/2020, n. 24/E, punto 4 nonché ai numerosi esempi formulati nella scheda tematica Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico.

MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE - Poiché la norma fa riferimento alle spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021 (tranne che per alcune categorie di soggetti beneficiari, per i quali il periodo è prolungato al 30/06/2020):
a) per le persone fisiche, compresi i professionisti, nonché per gli enti non commerciali, si fa riferimento al criterio di cassa, e quindi alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a gennaio 2020, con pagamenti effettuati nel corso di tutto il 2020, consentirà la fruizione del “Superbonus” solo con riferimento alle spese sostenute a partire dal 01/07/2020;
b) per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, si fa riferimento al criterio di competenza, e quindi alle spese da imputare al periodo di vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti:
c) per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
Ad esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio a gennaio 2020, le rate versate dal condomino a settembre 2020 non danno diritto al bonus; diversamente, nel caso di bonifico effettuato dal condominio a gennaio 2021, le rate versate dal condomino prima del 01/07/2020 e dopo il 31/12/2021 (purché prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2021) danno diritto al bonus.
Si veda la scheda tematica Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico che comprende anche uno schema grafico esemplificativo per i lavori in corso al 01/07/2020.

IVA - La detrazione si applica sul valore totale della fattura, al lordo del pagamento dell’IVA (Circolare 08/08/2020, n. 24/E, punto 4), qualora non ricorrano le condizioni affinché l’IVA venga “scaricata”.

Dalla redazione