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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 05/06/2012, n. 1027
Deliberaz. G.R. Veneto 05/06/2012, n. 1027
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[Premessa]L’articolo 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 R “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008), prevede che, al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d’interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni. Il successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture in data 22 aprile 2008, all’ articolo 1, provvede a definire l’”alloggio sociale” come l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato, specificando altresì che tale tipologia di alloggi si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie delle persone. Il medesimo decreto ministeriale precisa altresì che nell’alloggio sociale, quali servizio di interesse economico generale, rientra anche l’ alloggio realizzato o recuperato da operatori pubblici e privati con ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche destinati alla locazione temporanea. A seguito dell’entrata in vigore di tali disposizioni, alcune Regioni hanno ritenuto di disciplinare l’opportunità di limitare a 25 anni il vincolo permanente alla locazione di alloggi realizzati da operatori privati fruenti di finanziamenti pubblici di edilizia age |
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Disposizioni per l’applicazione dell’articolo 20 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 recante “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012” |
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1. PremessaL’articolo 20 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 recante “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”, prevede la facoltà di limitare il vincolo di locazione permanente, |
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2. Soggetti richiedentiPossono presentare istanza di trasformazione del vincolo di destinazione da locazione permanente a locazione non inferiore a |
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3. Individuazione degli alloggiGli alloggi di edilizia agevolata per i quali può essere chiesta la limitazione del vincolo devono essere stati realizzati/recuperati, o essere in corso di realizzazione/recu |
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4. Struttura regionale incaricata dell’istruttoria e procedimentoLa struttura regionale incaricata dell’istruttoria e responsabile del procedimento è l’Unità di Progetto Edili |
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4.1 DOMANDALa domanda di limitazione del vincolo, che può riguardare ogni alloggio che rientra nel programma costruttivo, deve essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale - Unità di Progetto Edilizia Abitativa - Calle Priuli, 99 - 30121 Venezia - ed essere sottoscritta dal Sindaco, dal Presidente dell’Ater, dal legale rappresentante del |
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4.2 AVVIO DEL PROCEDIMENTO ED ISTRUTTORIAEntro 10 giorni dal ricevimento della domanda da parte del soggetto interessato, la Struttura regiona |
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4.3 QUANTIFICAZIONE DEL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA COSTRUTTIVOPer gli edifici che rientrano in programmi costruttivi già conclusi e per i quali sia già stato erogato il saldo del contributo, la Struttura regionale incaricata dell’istruttoria, verificata la completezza e regolarità della domanda, contestualmente all’avvio del procedimento autorizzatorio, comunica al soggetto interessato l’importo da versare a titolo di rimborso. |
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4.4 MODALITÀ OPERATIVE DI PAGAMENTO DEL RIMBORSO DEL CONTRIBUTOL’importo dovuto deve essere versato, mediante bonifico bancario, alla Regione del Veneto, indi |
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4.5 AUTORIZZAZIONE REGIONALEL’autorizzazione alla limitazione temporale del vincolo di destinazione è rilasciata con |
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5. Atto unilaterale d’obbligo relativo al vincolo alla locazioneA seguito del rilascio dell’autorizzazione alla limitazione temporale del vincolo di destinazione di alloggi già realizzati, per i quali è quindi stato sottoscritto e trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari l’atto unilaterale d’obbligo relativo al vincolo alla locazione permanente, il soggetto interessato può provvedere |
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6. Disposizioni finaliSono comunque fatte salve tutte le prescrizioni relative all’attuazione dei programmi e alla ge |
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