Comma abrogato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 10/08/2012, n. 32, così recitava:

“1. È istituito un fondo regionale assicurato da destinare a garanzia della restituzione in pristino dei luoghi ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione per l’esercizio degli impianti a fune, dell’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio delle piste e di dismissione di sistemi di innevamento programmato. Tale fondo è gestito, per il tramite di un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica, con le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”

Dalla redazione