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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Veneto 09/10/2009, n. 25
L.R. Veneto 09/10/2009, n. 25
L.R. Veneto 09/10/2009, n. 25
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[Premessa] |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità e obiettivi1. La Regione del Veneto riconosce il sistema del cinema e dell’audiovisivo quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione nonché rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse. 2. Con la presente legge la Regione, definisce, ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi a favore del cinema e delle attività di produzione cinematografica e audiovisi |
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CAPO IV - Diffusione dell’esercizio cinematografico |
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Art. 8 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende: a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico e audiov |
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Art. 9 - Sviluppo e qualificazione dell’attività cinematografica1. Al fine di promuovere la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo degli esercizi cinematografici sul territorio, la Regione del Veneto si attiene alle seguenti finalità e principi generali: a) centralità dello spettatore, che possa contare su una rete di sale efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologi |
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Art. 10 - Indirizzi e strumenti della programmazione1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 9, la Regione del Veneto promuove lo sviluppo e la qualificazione degli esercizi cinematografici sulla base dei seguenti indirizzi gene |
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Art. 11 - Piano regionale delle sale cinematografiche1. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi di programmazione di cui all’articolo 10, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale delle sale cinematografiche contenente norme per l’autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività. |
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Art. 12 - Nucleo tecnico di valutazione1. Ai fini della predisposizione, dell’applicazione e della verifica del piano di cui all’articolo 11, la Giunta regionale istituisce presso la struttura regionale competente il Nucleo tecnico di valutazione e ne definisce il funzionamento. |
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Art. 13 - Procedimento di autorizzazione1. La realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività alla data di entrata in vigore della present |
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Art. 14 - Monitoraggio1. La Giunta regionale, anche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8, “Norme sul Sistema Statistico regionale”, istituisce un sistema informativo della rete distributiva delle sale ed arene cinematografiche. |
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CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 18 - Norme transitorie e finaliomissis. 3. Fino |
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