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31/08/2020

Messa in sicurezza di edifici e territorio: richieste di contributi entro il 15/09/2020 per il 2021

Le richieste di contributi relative all'anno 2021 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio devono essere presentate dai comuni entro il 15/09/2020 tramite il modello approvato con il D.M. del 05/08/2020, pubblicato nella G.U. del 14/07/2020, n. 203.

Il Decreto del Ministero dell'interno del 05/08/2020, pubblicato nella G.U. del 14/08/2020, n. 203, ha approvato il modello di certificazione informatizzato 2021, con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

I comuni devono trasmettere la certificazione con modalità telematica entro il 15/09/2020, per l’anno 2021.

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Si ricorda che il comma 139, dell'art. 1, della L. 30/12/2018, n. 145 (come sostituito dalla L. 27/12/2019, n. 160, Legge di bilancio 2020) assegna ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari a:
- 350 milioni di euro per l'anno 2021;
- 450 milioni di euro per l'anno 2022;
- 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
- 700 milioni di euro per l'anno 2026;
- 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031;
- 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033;
- 300 milioni di euro per l'anno 2034.

I commi 140-148 della Legge di bilancio 2019 (come modificati dalla dalla L. 27/12/2019, n. 160) disciplinano la procedura ed i termini per la concessione dei contributi ai comuni.

La determinazione dei contributi attribuiti agli enti avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico (interventi ammissibili: di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico; di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana);
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti (interventi ammissibili: manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità; manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione);
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente (interventi ammissibili: manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza; manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio; manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche; manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico).

Dalla redazione