Allegato sostituito dall’art. 40, comma 2, del D.L. 01/03/2022, n. 17 (L. 27/04/2022, n. 34) e, successivamente, modificato dall'art. 62, comma 1, del D. Leg.vo 25/11/2022, n. 203.

Ai sensi dell’art. 72, comma 3-bis, del presente decreto, come aggiunto dall’art. dall’art. 40, comma 1, del D.L. 01/03/2022, n. 17 (L. 27/04/2022, n. 34), le disposizioni del presente allegato, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dal 02/03/2022, ad eccezione dell'articolo 10 del presente allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

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